| (Cessione di azienda).
1. Le cooperative di produzione e lavoro, partecipate dalle
società finanziarie di cui all'articolo 6, con il consenso di
queste ultime possono cedere a terzi l'azienda.
2. Nel caso previsto al comma 1, la società di produzione e
lavoro deve essere posta in liquidazione, salvo che non
deliberi la fusione per l'incorporazione nella società
finanziaria; in tale ipotesi le eventuali plusvalenze
accertate rispetto al capitale iniziale versato sono esenti da
ogni imposizione fiscale.
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