| (Fondo speciale presso il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato).
1. E' istituito presso il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato un fondo speciale per gli
interventi di promozione industriale cooperativa con gestione
fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25
novembre 1971, n. 1041, modificato dall'articolo 33 della
legge 5 agosto 1978, n. 468.
2. Il fondo di cui al comma 1 eroga contributi in conto
capitale alle società finanziarie di cui all'articolo 6, a
condizione che queste assumano partecipazioni di almeno pari
ammontare nelle cooperative di produzione e lavoro.
3. Le modalità di concessione dei contributi sono stabilite
con decreto adottato dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del
tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.
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4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui
al comma 3 si applicano le disposizioni regolamentari adottate
in applicazione della legge 27 febbraio 1985, n. 49.
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