| (Divieto di fruire della cassa integrazione guadagni
speciale e del pensionamento anticipato).
1. I lavoratori soci delle cooperative di produzione e
lavoro che abbiano ottenuto la partecipazione di una società
finanziaria ai sensi dell'articolo 6 non possono usufruire del
trattamento di cassa integrazione guadagni speciale per il
triennio successivo alla data di assunzione della
partecipazione stessa.
2. I lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui agli
articoli 19 e 27 della legge 23 luglio 1991, n. 223, qualora
siano divenuti soci di una cooperativa di produzione e lavoro
partecipata da una società finanziaria ai sensi dell'articolo
6, perdono il diritto al pensionamento anticipato.
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