| (Società costituite ai sensi
della legge 27 febbraio 1985, n. 49).
1. Le società finanziarie costituite ai sensi della legge
27 febbraio 1985, n. 49, sono riconosciute a tutti gli effetti
in possesso
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dei requisiti di cui all'articolo 6 e possono svolgere
le attività previste dalla presente legge. Entro un anno dalla
data della sua entrata in vigore, esse devono apportare le
variazioni statutarie eventualmente necessarie per adeguarsi
alle disposizioni della presente legge.
2. Le partecipazioni assunte dalle società finanziarie di
cui al comma 1 a fronte di contributi a fondo perduto,
concessi a valere sul fondo di cui all'articolo 17 della legge
27 febbraio 1985, n. 49, ed in essere alla data di entrata in
vigore della presente legge, entrano a far parte del
patrimonio delle società finanziarie medesime.
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