| (Finanziamento).
1. Il fondo speciale di cui all'articolo 14 della presente
legge è alimentato con le disponibilità esistenti sul fondo di
cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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