| 1. Qualora dai controlli eseguiti dal sistema informativo
del Ministero delle finanze, ai sensi dell'articolo 4, comma
3, del decreto del Ministro della sanità in data 25 giugno
1993, pubblicato nella
Pag. 5
Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1993, risulti
l'omissione, l'incompletezza o la tardività dei versamenti
della quota fissa di cui all'articolo 1, le regioni e le
province autonome procedono al recupero delle somme non
versate, maggiorate del cinquanta per cento a titolo di
sanzione amministrativa.
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