| (Limiti della pubblicità comparativa).
1. La pubblicità comparativa è consentita a condizione che
confronti obiettivamente le caratteristiche essenziali,
pertinenti, verificabili e individuate lealmente di beni o di
servizi concorrenziali e che:
a) non sia ingannevole;
b) non generi confusione sul mercato tra l'utente
della pubblicità e un concorrente o tra i marchi, le
denominazioni commerciali, i beni e i servizi dell'utente
della pubblicità e quelli di un concorrente;
c) non causi discredito, denigrazione o disprezzo
di un concorrente o di marchi, denominazioni commerciali,
beni, servizi o attività di un concorrente e non sia
principalmente finalizzata a trarre vantaggio dalla notorietà
di marchi o denominazioni commerciali di un concorrente.
2. La menzione o la riproduzione nella pubblicità dei
risultati delle prove comparative
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di beni o di servizi, effettuate da terzi, è permessa
soltanto se il laboratorio che ha eseguito la prova vi
consenta espressamente. Chi intende avvalersi dei risultati di
analisi di laboratori pubblici o privati ha l'obbligo di
comunicarlo preventivamente all'Autorità di cui all'articolo
4, menzionando il laboratorio in cui sono state effettuate le
analisi. L'Autorità verifica il possesso da parte del
laboratorio di mezzi adeguati per il compimento delle analisi
e l'assenza di connessioni dirette o indirette con le imprese
committenti e può incaricare uno o più laboratori pubblici
appartenenti alle unità sanitarie locali, all'Istituto
nazionale della nutrizione o ad altri enti pubblici, di
ripetere la prova.
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