Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


4753
DDL0386-0006
Progetto di legge Camera n. 386 - testo presentato - (DDL12-386)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C386. TESTIPDL
...C386.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC386 ZZ12 ZZPD ZZPR
          (Tutela amministrativa e giurisdizionale).
    1.  I compiti previsti dal presente articolo sono attribuiti
  all'Autorità garante della concorrenza e del mercato,
  istituita dall'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n.
  287, di seguito denominata "Autorità".
    2.  Le imprese concorrenti, i consumatori, le loro
  associazioni ed organizzazioni, il Ministro dell'industria,
  del commercio e dell'artigianato, nonché ogni altra pubblica
  amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai propri
  compiti istituzionali, possono chiedere all'Autorità che siano
  inibiti gli atti di pubblicità che eccedano
 
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  i limiti stabiliti all'articolo 2 o la loro
  continuazione e che ne siano eliminati gli effetti.  L'Autorità
  può intervenire anche d'ufficio e può effettuare forme di
  controllo a campione.
    3.  L'Autorità può disporre, con provvedimento motivato, la
  sospensione provvisoria della pubblicità in caso di
  particolare urgenza.  In ogni caso comunica l'apertura
  dell'istruttoria all'utente della pubblicità e, se il
  committente non è conosciuto, può richiedere al proprietario
  del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario ogni
  informazione idonea ad identificarlo.
    4.  Al di fuori dei casi di cui all'articolo 2, comma 2,
  l'Autorità dispone che l'utente della pubblicità fornisca
  prove sull'esattezza materiale dei dati contenuti nella
  pubblicità se, tenuto conto dei diritti o interessi legittimi
  dell'utente della pubblicità e di qualsiasi altra parte nella
  procedura, tale esigenza risulti giustificata, date le
  circostanze del caso specifico.  L'Autorità verifica che la
  prova sia effettuata in laboratori che non abbiano legami di
  qualsivoglia natura con l'impresa committente e può incaricare
  uno o più laboratori pubblici appartenenti alle unità
  sanitarie locali, all'Istituto nazionale della nutrizione o ad
  altri enti pubblici, di ripetere la prova.
    5.  Quando il messaggio pubblicitario è stato o deve essere
  diffuso attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per
  via radiofonica o televisiva, l'Autorità, prima di provvedere,
  richiede il parere del Garante per la radiodiffusione e
  l'editoria di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416.
    6.  L'Autorità provvede con effetto definitivo e con
  decisione motivata.  Se ritiene che la pubblicità ecceda i
  limiti di cui all'articolo 2, accoglie il ricorso vietando la
  pubblicità non ancora portata a conoscenza del pubblico o la
  continuazione di quella già iniziata, anche in assenza di
  prove in merito all'intenzionalità o alla negligenza da parte
  dell'utente pubblicitario.  Con la decisione di accoglimento
  l'Autorità dispone la pubblicazione della pronuncia, anche per
  estratto, nonché, eventualmente, di un'apposita dichiarazione
 
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  di rettifica in modo da impedire che la pubblicità
  continui a produrre effetti.
    7.  Nei casi riguardanti messaggi pubblicitari inseriti
  sulle confezioni di prodotti, l'Autorità, nell'adottare i
  provvedimenti indicati nei commi 3 e 5, assegna per la loro
  esecuzione un termine che tenga conto dei tempi tecnici
  necessari per l'adeguamento.
    8.  Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla
  data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
  dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
  stabilite procedure istruttorie tali da garantire agli
  interessati il contraddittorio, la piena cognizione degli atti
  e la verbalizzazione.
    9.  L'utente della pubblicità che non ottempera ai
  provvedimenti d'urgenza o a quelli inibitori o di rimozione
  degli effetti adottati con la decisione che definisce il
  ricorso, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con
  l'ammenda da cinque a dieci milioni di lire.
    10.  Al proprietario del mezzo di diffusione del messaggio
  pubblicitario che omette di fornire le informazioni di cui al
  comma 3 può essere irrogata dall'Autorità la sanzione
  amministrativa del pagamento di una somma da due a cinque
  milioni di lire.
    11.  I ricorsi contro le decisioni definitive adottate
  dall'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del
  giudice amministrativo.
    12.  E' fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario
  per gli atti di concorrenza sleale di cui all'articolo 2598
  del codice civile.
    13.  Per l'espletamento dei compiti stabiliti dalla presente
  legge il numero dei posti previsti dalla pianta organica di
  cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 10 ottobre 1990,
  n. 287, è aumentato di venticinque unità.  Entro trenta giorni
  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
  l'Autorità delibera la nuova struttura dei propri uffici ai
  sensi del comma 6 dell'articolo 10 della citata legge n. 287
  del 1990.
 
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