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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


476
DDL0029-0007
Progetto di legge Camera n. 29 - testo presentato - (DDL12-29)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C29. TESTIPDL
...C29.
...Decreto-legge 17 marzo 1994, n. 180, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 1994. Disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base e di tariffe per prestazioni sanitarie.
Articolo 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC29 ZZ12 ZZDL ZZPR
      1.  Per le prestazioni rese, a richiesta e ad utilità dei
  soggetti interessati, dal Ministero della sanità,
  dall'Istituto superiore di sanità e dall'Istituto superiore
  per la prevenzione e sicurezza del lavoro sono dovuti le
  tariffe e i diritti specificati nell'allegato 2 al decreto del
  Ministro della sanità 14 febbraio 1991, pubblicato nella
  Gazzetta Ufficiale  n. 63 del 15 marzo 1991,
  nell'allegato al decreto del Ministro della sanità 19 luglio
  1993, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 172 del 24
  luglio 1993, negli allegati ai decreti del Ministro della
  sanità 20 maggio 1993, pubblicati nella  Gazzetta
  Ufficiale  n. 186 del 10 agosto 1993 e nella tabella A
  allegata al decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1992,
  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 87 del 13 aprile
  1992.
      2.  Gli importi delle tariffe di cui alla voce n. 9
  dell'allegato al citato decreto del Ministro della sanità 19
  luglio 1993 sono così rideterminati: "40 milioni per ogni
  dosaggio o forma farmaceutica; la tariffa è ridotta a lire
  20.000.000 se la domanda è presentata ai sensi dell'articolo
  8, commi 5 e seguenti, del decreto legislativo 29 maggio 1991,
  n. 178".
      3.  Le entrate concernenti i diritti e le tariffe di cui
  ai commi 1 e 2 sono utilizzate per le attività di controllo,
  di informazione e di educazione sanitaria del Ministero della
  sanità, dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto
  superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro,
  nonché, per una quota non superiore al 20 per cento delle
  predette entrate, per le finalità di cui agli articoli 49 e 52
  del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
  modificazioni.
      4.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
  su proposta del Ministro della sanità, nell'ambito della
  contrattazione, è istituita una specifica indennità per
  l'incentivazione del personale del predetto Ministero.
      5.  E' abrogato il comma 12 dell'articolo 5 della legge 29
  dicembre 1990, n. 407.
 
DATA=940318 FASCID=DDL12-29 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0029 TOTPAG=0006 TOTDOC=0008 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= DL PAGINIZ=0005 RIGINIZ=008 PAGFIN=0005 RIGFIN=045 UPAG=NO PAGEIN=5 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=002900 00 FASCIDC=12DDL0029 SORTNAV=0002900 000 00000 ZZDDLC29 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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