| 1. Per le prestazioni rese, a richiesta e ad utilità dei
soggetti interessati, dal Ministero della sanità,
dall'Istituto superiore di sanità e dall'Istituto superiore
per la prevenzione e sicurezza del lavoro sono dovuti le
tariffe e i diritti specificati nell'allegato 2 al decreto del
Ministro della sanità 14 febbraio 1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1991,
nell'allegato al decreto del Ministro della sanità 19 luglio
1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24
luglio 1993, negli allegati ai decreti del Ministro della
sanità 20 maggio 1993, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale n. 186 del 10 agosto 1993 e nella tabella A
allegata al decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile
1992.
2. Gli importi delle tariffe di cui alla voce n. 9
dell'allegato al citato decreto del Ministro della sanità 19
luglio 1993 sono così rideterminati: "40 milioni per ogni
dosaggio o forma farmaceutica; la tariffa è ridotta a lire
20.000.000 se la domanda è presentata ai sensi dell'articolo
8, commi 5 e seguenti, del decreto legislativo 29 maggio 1991,
n. 178".
3. Le entrate concernenti i diritti e le tariffe di cui
ai commi 1 e 2 sono utilizzate per le attività di controllo,
di informazione e di educazione sanitaria del Ministero della
sanità, dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro,
nonché, per una quota non superiore al 20 per cento delle
predette entrate, per le finalità di cui agli articoli 49 e 52
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro della sanità, nell'ambito della
contrattazione, è istituita una specifica indennità per
l'incentivazione del personale del predetto Ministero.
5. E' abrogato il comma 12 dell'articolo 5 della legge 29
dicembre 1990, n. 407.
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