| (Autorità garante dei servizi
di pubblica utilità).
1. E' istituita l'Autorità garante dei servizi di
pubblica utilità denominata, ai fini della presente legge,
Autorità, con sede in Roma.
2. L'Autorità, che opera in piena autonomia e con
indipendenza di giudizio e di valutazione, è organo collegiale
costituito dal presidente e da quattro membri, nominati con
determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica. Il presidente
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è scelto tra persone di notoria indipendenza che abbiano
ricoperto incarichi di grande responsabilità e rilievo. I
quattro membri sono scelti, ciascuno in relazione ai settori
di intervento dell'Autorità, tra persone di notoria
indipendenza da individuarsi tra personalità competenti nelle
materie economiche ed esperte nei servizi di pubblica utilità,
dotate di alta e riconosciuta professionalità.
3. Il presidente dura in carica sette anni e non può essere
confermato. Gli altri membri dell'Autorità durano in carica
quattro anni e possono essere riconfermati per un solo
mandato. Non possono essere nominati gli amministratori, i
dipendenti o coloro i quali abbiano rapporti continuativi di
collaborazione o consulenza con le imprese o gli enti di
gestione dei servizi di pubblica utilità. In caso di nomina i
dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera
durata del mandato.
4. L'Autorità interviene nei settori dei servizi a rete di
pubblica utilità dell'energia elettrica e del gas, delle
telecomunicazioni, delle acque e dei trasporti.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
sono determinate le indennità spettanti al presidente e ai
membri dell'Autorità, la loro cumulabilità con altri compensi
o indennità, nonché la posizione previdenziale.
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