Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


4761
DDL0387-0004
Progetto di legge Camera n. 387 - testo presentato - (DDL12-387)
(suddiviso in 20 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.12 dello stampato)
...C387. TESTIPDL
...C387.
...PROPOSTA DI LEGGE -- Capo I. AUTORITA' GARANTE DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC387 ZZ12 ZZPD ZZPR
                (Autorità garante dei servizi
                    di pubblica utilità).
      1.  E' istituita l'Autorità garante dei servizi di
  pubblica utilità denominata, ai fini della presente legge,
  Autorità, con sede in Roma.
    2.  L'Autorità, che opera in piena autonomia e con
  indipendenza di giudizio e di valutazione, è organo collegiale
  costituito dal presidente e da quattro membri, nominati con
  determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera
  dei deputati e del Senato della Repubblica.  Il presidente
 
                              Pag. 13
 
  è scelto tra persone di notoria indipendenza che abbiano
  ricoperto incarichi di grande responsabilità e rilievo.  I
  quattro membri sono scelti, ciascuno in relazione ai settori
  di intervento dell'Autorità, tra persone di notoria
  indipendenza da individuarsi tra personalità competenti nelle
  materie economiche ed esperte nei servizi di pubblica utilità,
  dotate di alta e riconosciuta professionalità.
    3.  Il presidente dura in carica sette anni e non può essere
  confermato.  Gli altri membri dell'Autorità durano in carica
  quattro anni e possono essere riconfermati per un solo
  mandato.  Non possono essere nominati gli amministratori, i
  dipendenti o coloro i quali abbiano rapporti continuativi di
  collaborazione o consulenza con le imprese o gli enti di
  gestione dei servizi di pubblica utilità.  In caso di nomina i
  dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera
  durata del mandato.
    4.  L'Autorità interviene nei settori dei servizi a rete di
  pubblica utilità dell'energia elettrica e del gas, delle
  telecomunicazioni, delle acque e dei trasporti.
    5.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
  sono determinate le indennità spettanti al presidente e ai
  membri dell'Autorità, la loro cumulabilità con altri compensi
  o indennità, nonché la posizione previdenziale.
 
DATA=940428 FASCID=DDL12-387 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0387 TOTPAG=0026 TOTDOC=0020 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0012 RIGINIZ=022 PAGFIN=0013 RIGFIN=024 UPAG=NO PAGEIN=12 PAGEFIN=13 SORTRES= SORTDDL=038700 00 FASCIDC=12DDL0387 SORTNAV=0038700 000 00000 ZZDDLC387 NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati