| (Struttura e personale dell'Autorità).
1. L'Autorità delibera, con regolamento, le norme
concernenti la propria organizzazione e il proprio
funzionamento, nonché quelle dirette a disciplinare la
gestione delle spese nei limiti previsti dalla presente legge,
anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale
dello Stato.
2. L'Autorità si articola, in relazione ai settori di
propria competenza, in strutture dotate ciascuna di un proprio
bilancio, di proprio personale, di autonomia decisionale ed
organizzativa. L'organo collegiale riserva esclusivamente a sé
le funzioni di indirizzo generale e coordinamento. Ogni
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singola struttura può rimettere all'organo collegiale la
deliberazione di questioni rilevanti. Ogni singola struttura
trasmette all'organo collegiale le proprie deliberazioni che
si intendono adottate in via definitiva trascorsi sette
giorni.
3. Ad ogni struttura di cui al comma 2 è preposto un membro
dell'organo collegiale di cui all'articolo 2.
4. L'Autorità si articola nei seguenti settori:
a) settore delle telecomunicazioni, con competenza
relativa al servizio postale e telefonico;
b) settore dell'energia, con competenza relativa
all'erogazione del gas e dell'energia elettrica;
c) settore dei trasporti, con competenza relativa
al servizio autostradale, aereo, ferroviario e di
autotrasporto;
d) settore delle acque, con competenza relativa al
ciclo dell'acqua potabile, delle acque reflue e delle acque
per uso industriale.
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