| (Compiti dell'Autorità).
1. L'Autorità:
a) determina le tariffe nei settori di propria
competenza, secondo i criteri di cui all'articolo 7;
b) stabilisce, d'intesa con l'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT), il paniere per ciascuno dei settori di
propria competenza, al fine di individuare il tasso di
variazione medio ponderato dei prezzi, quale fattore della
formula tariffaria di cui alla tabella A allegata alla
presente legge;
c) svolge, anche su richiesta del Parlamento o del
Governo, studi e ricerche nell'ambito delle attività di sua
competenza e promuove scambi di informazioni con analoghi
organismi in ambito europeo e internazionale, anche al fine di
ridurre il divario del livello tariffario con i Paesi membri
della Comunità europea;
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d) compie indagini statistiche a campione sui
livelli di soddisfazione dell'utenza dei servizi di pubblica
utilità e studi di simulazione delle condizioni di
concorrenza;
e) segnala all'Autorità garante della concorrenza e
del mercato di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre
1990, n. 287, casi di presunta violazione delle norme vigenti
a tutela della concorrenza tra le imprese;
f) vigila sull'attività delle imprese di gestione,
sul sistema tariffario e sulla qualità dei servizi;
g) definisce i criteri generali in base ai quali le
regioni e gli enti locali stabiliscono le tariffe e gli
indicatori di produttività e di qualità dei servizi di
pubblica utilità gestiti in ambito locale e vigila ed
interviene, relativamente alle materie di propria competenza,
sulle società di gestione dei servizi pubblici locali, anche
ai sensi della lettera d) del comma 2, nonché dei commi
4 e 5 dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n.
498;
h) presenta annualmente al Parlamento una relazione
sullo stato dei servizi di pubblica utilità nonché sul
progressivo raggiungimento degli obiettivi previsti dalla
presente legge.
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