| (Poteri dell'Autorità).
1. L'Autorità, ai fini dell'espletamento dei propri
compiti, può:
a) richiedere, in qualsiasi momento, alle imprese
che gestiscono servizi di pubblica utilità informazioni e
documenti inerenti alle loro attività;
b) disporre controlli al fine di prendere visione
ed eventualmente copia dei documenti aziendali, nonché di
accertare il rispetto delle disposizioni contenute nella
presente legge, anche avvalendosi della collaborazione degli
altri organi dello Stato;
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c) disporre perizie sulla qualità e sulle modalità
di erogazione dei servizi di pubblica utilità, anche
ricorrendo alla collaborazione di esperti;
d) proporre, per inadempimenti di particolare
gravità, al Ministro competente la revoca della concessione o
la revisione del contratto di programma;
e) valutare preventivamente con le società di
gestione i contratti-tipo di adesione, nonché i regolamenti di
servizio, onde evitare l'inserimento di clausole abusive ai
sensi della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile
1993, e riservarsi, in caso di mancato accordo, di proporre al
giudice competente il loro annullamento;
f) svolgere funzioni di arbitro nelle controversie
sorte, in relazione ai contratti di adesione, tra gli utenti e
le imprese che gestiscono servizi di pubblica utilità, a
condizione che ciò sia espressamente previsto dal contratto o
che le parti lo chiedano concordemente;
g) promuovere la definizione di un regolamento cui
si devono attenere le società di gestione, relativo alla
responsabilità del prestatore di servizi.
2. I dipendenti dell'Autorità sono pubblici ufficiali e
sono vincolati, nei limiti di cui alla legge 7 agosto 1990, n.
241, al segreto d'ufficio.
3. Qualora le imprese non forniscano le informazioni
richieste dall'Autorità o non esibiscano i relativi documenti,
si applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura
non inferiore all'1 per cento e non superiore al 10 per cento
del fatturato realizzato dall'impresa nell'ultimo esercizio
chiuso anteriormente alla richiesta di cui al comma 1, lettera
a).
4. Nel caso in cui le informazioni o i documenti non siano
veritieri, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria
in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15
per cento del fatturato realizzato dall'impresa nell'ultimo
esercizio chiuso anteriormente alla richiesta di cui al comma
1, lettera a).
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5. Sono fatte salve le sanzioni previste dall'ordinamento
penale. Le violazioni di cui ai commi 3 e 4 del presente
articolo sono oggetto di apposita segnalazione all'autorità
competente ai fini del rilascio della concessione.
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