Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


4764
DDL0387-0007
Progetto di legge Camera n. 387 - testo presentato - (DDL12-387)
(suddiviso in 20 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.15 dello stampato)
...C387. TESTIPDL
...C387.
...PROPOSTA DI LEGGE -- Capo I. AUTORITA' GARANTE DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC387 ZZ12 ZZPD ZZPR
                   (Poteri dell'Autorità).
      1.  L'Autorità, ai fini dell'espletamento dei propri
  compiti, può:
        a)  richiedere, in qualsiasi momento, alle imprese
  che gestiscono servizi di pubblica utilità informazioni e
  documenti inerenti alle loro attività;
        b)  disporre controlli al fine di prendere visione
  ed eventualmente copia dei documenti aziendali, nonché di
  accertare il rispetto delle disposizioni contenute nella
  presente legge, anche avvalendosi della collaborazione degli
  altri organi dello Stato;
 
                              Pag. 16
 
        c)  disporre perizie sulla qualità e sulle modalità
  di erogazione dei servizi di pubblica utilità, anche
  ricorrendo alla collaborazione di esperti;
        d)  proporre, per inadempimenti di particolare
  gravità, al Ministro competente la revoca della concessione o
  la revisione del contratto di programma;
        e)  valutare preventivamente con le società di
  gestione i contratti-tipo di adesione, nonché i regolamenti di
  servizio, onde evitare l'inserimento di clausole abusive ai
  sensi della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile
  1993, e riservarsi, in caso di mancato accordo, di proporre al
  giudice competente il loro annullamento;
        f)  svolgere funzioni di arbitro nelle controversie
  sorte, in relazione ai contratti di adesione, tra gli utenti e
  le imprese che gestiscono servizi di pubblica utilità, a
  condizione che ciò sia espressamente previsto dal contratto o
  che le parti lo chiedano concordemente;
        g)  promuovere la definizione di un regolamento cui
  si devono attenere le società di gestione, relativo alla
  responsabilità del prestatore di servizi.
    2.  I dipendenti dell'Autorità sono pubblici ufficiali e
  sono vincolati, nei limiti di cui alla legge 7 agosto 1990, n.
  241, al segreto d'ufficio.
    3.  Qualora le imprese non forniscano le informazioni
  richieste dall'Autorità o non esibiscano i relativi documenti,
  si applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura
  non inferiore all'1 per cento e non superiore al 10 per cento
  del fatturato realizzato dall'impresa nell'ultimo esercizio
  chiuso anteriormente alla richiesta di cui al comma 1, lettera
  a).
    4.  Nel caso in cui le informazioni o i documenti non siano
  veritieri, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria
  in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15
  per cento del fatturato realizzato dall'impresa nell'ultimo
  esercizio chiuso anteriormente alla richiesta di cui al comma
  1, lettera  a).
 
                              Pag. 17
 
    5.  Sono fatte salve le sanzioni previste dall'ordinamento
  penale.  Le violazioni di cui ai commi 3 e 4 del presente
  articolo sono oggetto di apposita segnalazione all'autorità
  competente ai fini del rilascio della concessione.
 
DATA=940428 FASCID=DDL12-387 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0387 TOTPAG=0026 TOTDOC=0020 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0015 RIGINIZ=025 PAGFIN=0017 RIGFIN=005 UPAG=NO PAGEIN=15 PAGEFIN=17 SORTRES= SORTDDL=038700 00 FASCIDC=12DDL0387 SORTNAV=0038700 000 00000 ZZDDLC387 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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