| (Personale).
1. L'individuazione degli uffici e delle relative piante
organiche del personale dell'Autorità e delle strutture in cui
è articolata è effettuata sulla base delle disposizioni di cui
al capo III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni.
2. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non
può eccedere le 400 unità.
3. L'assunzione del personale avviene per pubblico
concorso, ad eccezione delle categorie per le quali sono
previste assunzioni ai sensi dell'articolo 16 della legge 28
febbraio 1987, n. 56.
4. Al personale in servizio presso l'Autorità è fatto
divieto di assumere altro impiego o incarico, pubblico o
privato, o esercitare attività professionali, commerciali o
industriali.
5. Per obiettivi specifici e con contratti a tempo
determinato di diritto privato l'Autorità può avvalersi di
collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità,
nel limite di 100 unità.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è
istituito un apposito ruolo del personale dipendente
dell'Autorità. Il trattamento giuridico ed economico del
personale e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti con
riferimento ai criteri fissati dal contratto collettivo di
lavoro in vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle
specifiche esigenze funzionali ed organizzative
dell'Autorità.
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