| (Tariffe).
1. Per ciascun settore di sua competenza l'Autorità
definisce le tariffe iniziali,
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base di riferimento cui applicare gli aggiornamenti secondo
le modalità previste dal comma 3. Le tariffe base di
riferimento sono definite tenendo conto della situazione
esistente, di una valutazione dei costi d'impresa e con
l'obiettivo di garantire l'equilibrio economico delle società
di gestione.
2. Qualunque tributo o onere gravante sulle tariffe in
virtù di disposizioni legislative o amministrative deve essere
separato dalla tariffa ed evidenziato dal punto di vista
contabile.
3. L'Autorità aggiorna annualmente le tariffe base in
relazione alla formula di cui alla tabella A allegata alla
presente legge.
4. Le concessioni e gli eventuali contratti di programma
stabiliscono gli obiettivi di miglioramento delle condizioni
dell'ambiente di lavoro, di incremento dell'innovazione
tecnologica, di capillarità e di presenza su tutto il
territorio nazionale del servizio, di salvaguardia ambientale,
di risparmio energetico e di uso razionale delle risorse, che
vengono riportati nelle tariffe attraverso il fattore Y di cui
alla formula indicata nella tabella A allegata alla presente
legge.
5. Su istanza motivata di una società di gestione, in
relazione ad eventi particolari ed imprevedibili, l'Autorità
può, in qualunque momento dell'anno, modificare le tariffe.
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