| (Concessioni e contratti di programma).
1. L'istituto della concessione per la gestione dei
servizi di pubblica utilità, previsto dalla legislazione
ordinaria emanata secondo i princìpi dell'articolo 43 della
Costituzione, è disciplinato dal presente articolo.
2. Per concessioni, ai fini della presente legge, si
intendono i contratti stipulati tra le pubbliche
amministrazioni e le società di gestione, destinati a regolare
le modalità di gestione dei servizi di pubblica utilità da
parte del concessionario.
3. I commi 3 e 4 dell'articolo 14 del decreto-legge 11
luglio 1992, n. 333,
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convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.
359, sono abrogati.
4. Lo Stato e gli enti locali, nella fase istruttoria delle
procedure per l'affidamento in concessione dei servizi di
pubblica utilità, acquisiscono il parere obbligatorio
dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui
alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, in merito alle modalità di
rilascio, alla durata delle concessioni, ai requisiti
necessari e alla unicità o pluralità delle imprese
destinatarie delle concessioni, nonché alle forme di
attribuzione delle singole concessioni.
5. La concessione è attribuita ad imprese pubbliche o
private dal Ministro o dalle autorità amministrative
competenti, previa verifica, da parte dell'Autorità, dei
requisiti necessari per ottenerla.
6. Nelle concessioni alle imprese di gestione di servizi di
pubblica utilità, sono stabiliti tra l'altro i princìpi
regolatori per l'accesso alle reti, gli obblighi dei gestori
in relazione alla fornitura dei servizi, nonché gli obiettivi
di lungo termine per l'ottimizzazione della qualità e
dell'efficienza dei servizi stessi.
7. Le autorità amministrative competenti, sulla base delle
concessioni di cui al presente articolo, possono stipulare con
le società che gestiscono servizi di pubblica utilità appositi
contratti di programma poliennali, volti a specificare ed
aggiornare gli obiettivi della concessione.
8. L'Autorità di cui all'articolo 2, per inadempimenti di
particolare gravità delle imprese di gestione dei servizi di
pubblica utilità disciplinati dalla presente legge, propone al
Ministro o all'autorità amministrativa competente la revoca
della concessione o la revisione dell'eventuale contratto di
programma.
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