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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


4767
DDL0387-0010
Progetto di legge Camera n. 387 - testo presentato - (DDL12-387)
(suddiviso in 20 Unità Documento)
Unità Documento n.10 (che inizia a pag.18 dello stampato)
...C387. TESTIPDL
...C387.
...PROPOSTA DI LEGGE -- Capo I. AUTORITA' GARANTE DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
Art. 8.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC387 ZZ12 ZZPD ZZPR
           (Concessioni e contratti di programma).
      1.  L'istituto della concessione per la gestione dei
  servizi di pubblica utilità, previsto dalla legislazione
  ordinaria emanata secondo i princìpi dell'articolo 43 della
  Costituzione, è disciplinato dal presente articolo.
    2.  Per concessioni, ai fini della presente legge, si
  intendono i contratti stipulati tra le pubbliche
  amministrazioni e le società di gestione, destinati a regolare
  le modalità di gestione dei servizi di pubblica utilità da
  parte del concessionario.
    3.  I commi 3 e 4 dell'articolo 14 del decreto-legge 11
  luglio 1992, n. 333,
 
                              Pag. 19
 
  convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.
  359, sono abrogati.
    4.  Lo Stato e gli enti locali, nella fase istruttoria delle
  procedure per l'affidamento in concessione dei servizi di
  pubblica utilità, acquisiscono il parere obbligatorio
  dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui
  alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, in merito alle modalità di
  rilascio, alla durata delle concessioni, ai requisiti
  necessari e alla unicità o pluralità delle imprese
  destinatarie delle concessioni, nonché alle forme di
  attribuzione delle singole concessioni.
    5.  La concessione è attribuita ad imprese pubbliche o
  private dal Ministro o dalle autorità amministrative
  competenti, previa verifica, da parte dell'Autorità, dei
  requisiti necessari per ottenerla.
    6.  Nelle concessioni alle imprese di gestione di servizi di
  pubblica utilità, sono stabiliti tra l'altro i princìpi
  regolatori per l'accesso alle reti, gli obblighi dei gestori
  in relazione alla fornitura dei servizi, nonché gli obiettivi
  di lungo termine per l'ottimizzazione della qualità e
  dell'efficienza dei servizi stessi.
    7.  Le autorità amministrative competenti, sulla base delle
  concessioni di cui al presente articolo, possono stipulare con
  le società che gestiscono servizi di pubblica utilità appositi
  contratti di programma poliennali, volti a specificare ed
  aggiornare gli obiettivi della concessione.
    8.  L'Autorità di cui all'articolo 2, per inadempimenti di
  particolare gravità delle imprese di gestione dei servizi di
  pubblica utilità disciplinati dalla presente legge, propone al
  Ministro o all'autorità amministrativa competente la revoca
  della concessione o la revisione dell'eventuale contratto di
  programma.
 
DATA=940428 FASCID=DDL12-387 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0387 TOTPAG=0026 TOTDOC=0020 NDOC=0010 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0018 RIGINIZ=027 PAGFIN=0019 RIGFIN=033 UPAG=NO PAGEIN=18 PAGEFIN=19 SORTRES= SORTDDL=038700 00 FASCIDC=12DDL0387 SORTNAV=0038700 000 00000 ZZDDLC387 NDOC0010 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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