| (Prestazioni minime essenziali dei servizi. Standard
di qualità ed indennizzi automatici).
1. La Commissione di garanzia di cui alla legge 12 giugno
1990, n. 146, acquisisce nello svolgimento delle attività di
cui
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alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 13
della citata legge n. 146 del 1990, il parere dell'Autorità
prevista dalla presente legge, limitatamente ai servizi di
pubblica utilità cui essa si riferisce.
2. L'Autorità definisce annualmente, per i servizi di
pubblica utilità, con riferimento anche alle norme UNI,
CEN-CENELEC, standard minimi di qualità garantiti
all'utente in condizioni di gestione ordinaria dei servizi.
3. Per standard si intendono indicatori misurabili
quantitativamente per descrivere la qualità del servizio,
elaborati in modo da essere comparabili nel tempo e nello
spazio, chiaramente ed inequivocabilmente interpretabili,
articolati e modulati anche in relazione a differenti
situazioni ambientali, geografiche e sociali.
4. L'Autorità stabilisce, sentite le imprese che gestiscono
servizi di pubblica utilità e le organizzazioni dei
consumatori e degli utenti, le modalità di risarcimento
automatico agli utenti in caso di mancato rispetto dei
parametri di cui al comma 2, nonché le relative forme di
pubblicità per l'informazione agli utenti.
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