| (Diritti e poteri degli utenti).
1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti
legislativi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, per disciplinare l'istituzione,
presso le imprese di gestione dei servizi di pubblica utilità,
di appositi organismi di consultazione degli utenti, sulla
base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) designazione dei membri da parte delle
associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli
utenti;
b) definizioni dei compiti e delle prerogative di
tali organismi;
c) attribuzioni di funzioni di segnalazione
all'Autorità in relazione alla qualità e alle tariffe dei
servizi di pubblica utilità.
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2. Al fine di incentivare la diffusione della
partecipazione azionaria degli utenti nelle società di
gestione dei servizi di pubblica utilità, il Governo è
delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con i quali sono disciplinati:
a) le modalità di agevolazione per l'azionariato
degli utenti;
b) i diritti e i poteri degli utenti azionisti di
minoranza;
c) i diritti di rappresentanza degli azionisti
utenti nei consigli di amministrazione ovvero nei consigli di
sorveglianza.
3. Per tutti i regolamenti e gli atti adottati dalle
imprese che gestiscono servizi di pubblica utilità e
dall'Autorità, si applicano le disposizioni previste dalla
legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Il contratto di programma e le sue eventuali modifiche
sono allegati in forma sintetica alle fatture commerciali
inviate agli utenti relative al bimestre successivo alla data
di stipulazione del contratto stesso. Per i nuovi utenti tale
informazione è fornita al momento della stipulazione del
contratto di utenza.
5. I dati e le informazioni contenuti nelle fatture
commerciali sono formulati in maniera leggibile e
comprensibile.
6. L'Autorità provvede alla diffusione di messaggi
radiotelevisivi ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge
6 agosto 1990, n. 223, diretti a sensibilizzare gli utenti
sulle caratteristiche e sulle problematiche della fornitura di
servizi di pubblica utilità, nonché sui diritti di
informazione e di accesso previsti dalla presente legge.
7. L'Autorità provvede a definire e a rendere disponibili
specifiche carte dei diritti degli utenti per ognuno dei
servizi di pubblica utilità.
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