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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


4769
DDL0387-0012
Progetto di legge Camera n. 387 - testo presentato - (DDL12-387)
(suddiviso in 20 Unità Documento)
Unità Documento n.12 (che inizia a pag.20 dello stampato)
...C387. TESTIPDL
...C387.
...PROPOSTA DI LEGGE -- Capo I. AUTORITA' GARANTE DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
Art. 10.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC387 ZZ12 ZZPD ZZPR
               (Diritti e poteri degli utenti).
      1.  Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti
  legislativi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
  vigore della presente legge, per disciplinare l'istituzione,
  presso le imprese di gestione dei servizi di pubblica utilità,
  di appositi organismi di consultazione degli utenti, sulla
  base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
        a)  designazione dei membri da parte delle
  associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli
  utenti;
        b)  definizioni dei compiti e delle prerogative di
  tali organismi;
        c)  attribuzioni di funzioni di segnalazione
  all'Autorità in relazione alla qualità e alle tariffe dei
  servizi di pubblica utilità.
 
                              Pag. 21
 
    2.  Al fine di incentivare la diffusione della
  partecipazione azionaria degli utenti nelle società di
  gestione dei servizi di pubblica utilità, il Governo è
  delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, entro
  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
  legge, con i quali sono disciplinati:
        a)  le modalità di agevolazione per l'azionariato
  degli utenti;
        b)  i diritti e i poteri degli utenti azionisti di
  minoranza;
        c)  i diritti di rappresentanza degli azionisti
  utenti nei consigli di amministrazione ovvero nei consigli di
  sorveglianza.
    3.  Per tutti i regolamenti e gli atti adottati dalle
  imprese che gestiscono servizi di pubblica utilità e
  dall'Autorità, si applicano le disposizioni previste dalla
  legge 7 agosto 1990, n. 241.
    4.  Il contratto di programma e le sue eventuali modifiche
  sono allegati in forma sintetica alle fatture commerciali
  inviate agli utenti relative al bimestre successivo alla data
  di stipulazione del contratto stesso.  Per i nuovi utenti tale
  informazione è fornita al momento della stipulazione del
  contratto di utenza.
    5.  I dati e le informazioni contenuti nelle fatture
  commerciali sono formulati in maniera leggibile e
  comprensibile.
    6.  L'Autorità provvede alla diffusione di messaggi
  radiotelevisivi ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge
  6 agosto 1990, n. 223, diretti a sensibilizzare gli utenti
  sulle caratteristiche e sulle problematiche della fornitura di
  servizi di pubblica utilità, nonché sui diritti di
  informazione e di accesso previsti dalla presente legge.
    7.  L'Autorità provvede a definire e a rendere disponibili
  specifiche carte dei diritti degli utenti per ognuno dei
  servizi di pubblica utilità.
 
DATA=940428 FASCID=DDL12-387 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0387 TOTPAG=0026 TOTDOC=0020 NDOC=0012 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0020 RIGINIZ=022 PAGFIN=0021 RIGFIN=036 UPAG=NO PAGEIN=20 PAGEFIN=21 SORTRES= SORTDDL=038700 00 FASCIDC=12DDL0387 SORTNAV=0038700 000 00000 ZZDDLC387 NDOC0012 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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