| (Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 60 miliardi per il 1994, salvo quanto
previsto dall'articolo 15, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del tesoro.
2. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge,
a partire dal 1995, è definito annualmente dalla legge
finanziaria ed è iscritto in un apposito capitolo dello stato
di previsione del Ministero del
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tesoro. La copertura finanziaria di tale capitolo avviene
secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 7.
Capo II.
OSSERVATORIO PER L'ANALISI DEI COSTI E DEI PREZZI DEI BENI E
DELLE PRESTAZIONI
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