| (Osservatorio per l'analisi dei costi e
dei prezzi).
1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato di
cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
costituisce, nel proprio ambito, l'Osservatorio per l'analisi
dei costi e dei prezzi dei beni e delle prestazioni,
denominato, ai fini della presente legge, Osservatorio.
2. L'Autorità di cui al comma 1, delibera con regolamento
le norme concernenti l'Osservatorio ed il suo
funzionamento.
3. Per l'espletamento delle funzioni previste dal presente
articolo l'organico dell'Autorità di cui al comma 1 è
aumentato di 50 unità. L'assunzione di tali unità avviene
mediante pubblico concorso.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in lire 7 miliardi per l'anno 1994, in lire
10 miliardi per l'anno 1995 e in lire 12 miliardi per l'anno
1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
19941996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
tesoro.
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