| (Compiti dell'Osservatorio).
1. L'Osservatorio interviene relativamente al regime dei
costi e dei prezzi dei
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beni e delle prestazioni di servizi, compresi quelli dei
prodotti farmaceutici e quelli relativi al canone di locazione
degli immobili di cui all'articolo 11 del decreto-legge 11
luglio 1993, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1992, n. 359, con particolare riguardo
all'indice dei prezzi al consumo elaborato dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT).
2. In particolare l'Osservatorio:
a) svolge attività di monitoraggio della formazione
e dell'andamento dei costi e dei prezzi dei beni e della
prestazione dei servizi sulla base dei dati forniti dall'ISTAT
e dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE), di propria iniziativa
o in collaborazione con le associazioni di categoria;
b) pubblica un bollettino mensile sull'andamento
dei costi e dei prezzi attraverso il quale dà ampia diffusione
delle informazioni di interesse dei consumatori. Il bollettino
contiene anche le determinazioni adottate
dall'Osservatorio;
c) costituisce una banca dati informatizzata, in
collaborazione con l'UNIONCAMERE e le regioni, relativamente
all'andamento dei prezzi di propria competenza. Tale banca
dati è consultabile da chiunque anche presso le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura;
d) può convocare le associazioni delle categorie
economiche interessate e quelle di tutela dei consumatori e
degli utenti al fine di espletare le proprie funzioni.
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