| (Poteri dell'Autorità di cui alla legge 10 ottobre 1990,
n. 287).
1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato di
cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, per le finalità
attribuite dalla presente legge all'Osservatorio, oltre a
quelli già previsti nella legge istitutiva, esercita i
seguenti poteri:
a) acquisisce dati e informazioni, anche relativi
ai bilanci, da soggetti sia pubblici
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che privati, anche avvalendosi degli altri organi dello
Stato;
b) notifica agli operatori l'esistenza di elementi
e fattori distorsivi nel processo di formazione del prezzo dei
beni e delle prestazioni;
c) analizza le fasi di determinazione del
prezzo;
d) provvede, in caso di non ottemperanza alla
notifica o di recidiva, a esercitare i propri poteri e a
rendere noto, attraverso i mezzi di comunicazione, il
comportamento distorsivo dell'impresa e a segnalare alle
autorità competenti la necessità di adottare i provvedimenti e
le sanzioni previsti dalla normativa vigente;
e) provvede alla diffusione di messaggi attraverso
la radio e la televisione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2,
della legge 6 agosto 1990, n. 223, o utilizzando altri mezzi
di comunicazione di massa, diretti a sensibilizzare i
consumatori sulle caratteristiche e problematiche dei processi
di formazione dei prezzi, nonché sui diritti di informazione e
di accesso previsti dalla presente legge;
f) adotta ogni altra misura opportuna al fine di
assicurare una corretta e tempestiva informazione ai
consumatori, anche stipulando appositi accordi con le
associazioni delle categorie economiche interessate;
g) promuove presso le associazioni di categoria
delle imprese, l'adozione di appositi codici di
autoregolamentazione ispirati alle finalità della presente
legge.
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