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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


4779
DDL0388-0002
Progetto di legge Camera n. 388 - testo presentato - (DDL12-388)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C388. TESTIPDL
...C388.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC388 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Colleghi! -- Nel corso della decima
  legislatura il nostro ordinamento ha recepito, con il decreto
  legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, la direttiva in materia di
  pubblicità ingannevole (direttiva 84/450/CEE del Consiglio,
  del 10 settembre 1984).  In questo modo si è compiuto un passo
  significativo verso la realizzazione di una tutela adeguata
  nei riguardi dell'incessante  battage  pubblicitario a cui
  siamo passivamente soggetti ogni giorno.
    Come è noto non sono solo le imprese a trarre beneficio da
  una corretta pubblicità ma anche i consumatori.  Una sana
  competizione, infatti, assicura al consumatore e all'utente
  una maggiore scelta e una maggiore qualità e convenienza
  economica, determinando l'abbassamento dei prezzi.
    La pubblicità ingannevole, ovvero quella pubblicità che,
  reclamizzando caratteristiche del prodotto non vere, induce in
  errore il consumatore, non solo lede l'interesse economico
  delle imprese concorrenti ma influenza negativamente il
  comportamento economico del consumatore, quando non attenta
  addirittura alla sua salute e sicurezza.  Il decreto
  legislativo ha quindi non solo definito le caratteristiche
  della pubblicità menzognera, ma è andato più in là,
  introducendo il concetto della "pubblicità palese" e vietando,
  conseguentemente, quella subliminale.  D'ora in avanti il
  messaggio pubblicitario a mezzo stampa non solo
  dovrà essere riconoscibile
 
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  come tale e quindi possedere modalità grafiche di
  evidente percezione, ma non potrà contenere stimoli o
  suggestioni che possano essere recepiti solo a livello
  subcosciente.
    Ma la normativa introdotta dal citato decreto legislativo
  n. 74 del 1992, per quanto importante e fondamentale per la
  salute e la corretta informazione dei consumatori, non
  assicura una garanzia completa.  Innanzitutto, la disciplina
  non contempla l'ipotesi dei beni accessori al prodotto e di
  quelli che le imprese regalano tramite concorso.  E' noto che
  spesso i regali aggiunti nella confezione o "promessi" con la
  raccolta di bollini riservano al consumatore amare sorprese,
  deludendo le sue aspettative: le imprese curano l'aspetto e la
  qualità del prodotto principale e trascurano quelli dei
  prodotti accessori e di quelli "promessi", giustificando tale
  scelta con il fatto che questi ultimi sono comunque ceduti
  gratuitamente.  In realtà spesso i prodotti principali sono
  acquistati dal consumatore solo perché consentono di
  partecipare al concorso.
    Ma le carenze più significative sono riscontrabili sotto il
  profilo della vigilanza: il decreto legislativo n. 74 del 1992
  ha attribuito all'Autorità garante della concorrenza e del
  mercato di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, i compiti
  di controllo e di inibizione della pubblicità ingannevole nei
  riguardi delle imprese.  L'istruttoria dell'Autorità può essere
  tuttavia avviata solo su richiesta delle imprese concorrenti,
  dei consumatori e delle loro associazioni.  La presente
  proposta di legge prevede, in capo al garante, anche il potere
  di intervenire d'ufficio e di effettuare indagini a campione.
  In questo modo non sfuggiranno al controllo quelle forme di
  pubblicità locali che altrimenti ben difficilmente potrebbero
  essere scoperte e inibite.
    Viene poi modificato il regime dell'istruttoria.  Il decreto
  legislativo prevede infatti che l'Autorità "possa" chiedere
  all'impresa di provare l'esattezza del messaggio
  pubblicitario, lasciando una libertà totale all'imprenditore
  in merito alla scelta del laboratorio nel quale possono essere
  effettuate le prove.  La proposta di legge stabilisce al
  contrario l'obbligo per l'Autorità sia di pretendere la prova,
  qualora le circostanze del caso specifico lo richiedano, sia
  di verificare che il laboratorio nel quale tale prova viene
  effettuata non abbia alcun tipo di connessione, né di ordine
  economico né di ordine giuridico, con l'impresa committente.
  Inoltre l'Autorità ha facoltà di far ripetere la prova presso
  un laboratorio pubblico qualora i risultati dell'analisi
  compiuta sul prodotto non la abbiano sufficientemente convinta
  dell'esattezza del messaggio reclamizzato.
    Si prevede che l'inibizione della pubblicità da parte
  dell'Autorità debba avvenire anche in assenza di danni
  economici per le imprese concorrenti o di negligenza da parte
  dell'operatore pubblicitario: il divieto avverrà pertanto
  sulla base di circostanze oggettive.  Gli atti e i documenti in
  possesso dell'Autorità saranno a disposizione di tutti e
  saranno consultabili secondo le modalità previste dalla legge
  7 agosto 1990, n. 241.
    Infine si prevede che le imprese possano rivolgersi al
  Giurì di autodisciplina pubblicitaria non solo per chiedere la
  sospensione di messaggi pubblicitari ingannevoli, come
  previsto dal decreto legislativo n. 74 del 1992, ma anche in
  via preventiva, per sollecitare il suo parere circa
  l'esattezza del messaggio pubblicitario che si intende
  diffondere.  Qualora il Giurì esprima parere positivo è data la
  possibilità alle imprese di sfruttare tale assenso indicandolo
  nel messaggio pubblicitario.  Sebbene tale parere non possa
  essere giudicato vincolante ai fini dell'intervento
  dell'Autorità garante, dal momento che le imprese potrebbero
  modificare le caratteristiche del prodotto dopo aver ottenuto
  l'assenso del Giurì, tuttavia è sembrato opportuno concedere
  alle aziende la possibilità di sfruttare tale strumento che,
  se utilizzato correttamente, potrebbe evitare numerose
  controversie ed incrementare una forma di concorrenza più sana
  tra le imprese.
    Infine, si è inteso con questa proposta di legge avviare il
  discorso della "educazione" del consumatore: anche la
  pubblicità più pura suggestiona il consumatore e
 
                               Pag. 3
 
  lo induce all'acquisto.  I minori soprattutto sono vittime del
  consumismo e della moda e rappresentano il  target  ideale
  di numerose imprese.  Certamente gioca a favore di questo
  fenomeno la scarsa cultura e capacità critica del consumatore,
  e dei giovani in particolare.  A questo scopo si prevede la
  diffusione di messaggi radiotelevisivi da parte dello Stato
  che stimolino i consumatori ad una maggiore accortezza nel
  recepire i messaggi pubblicitari, affinché lo  slogan
  "pubblicità-progresso" non costituisca solo un ottimo
  business  per le imprese a danno del cittadino.
 
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