| Onorevoli Colleghi! -- Nel corso della decima
legislatura il nostro ordinamento ha recepito, con il decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, la direttiva in materia di
pubblicità ingannevole (direttiva 84/450/CEE del Consiglio,
del 10 settembre 1984). In questo modo si è compiuto un passo
significativo verso la realizzazione di una tutela adeguata
nei riguardi dell'incessante battage pubblicitario a cui
siamo passivamente soggetti ogni giorno.
Come è noto non sono solo le imprese a trarre beneficio da
una corretta pubblicità ma anche i consumatori. Una sana
competizione, infatti, assicura al consumatore e all'utente
una maggiore scelta e una maggiore qualità e convenienza
economica, determinando l'abbassamento dei prezzi.
La pubblicità ingannevole, ovvero quella pubblicità che,
reclamizzando caratteristiche del prodotto non vere, induce in
errore il consumatore, non solo lede l'interesse economico
delle imprese concorrenti ma influenza negativamente il
comportamento economico del consumatore, quando non attenta
addirittura alla sua salute e sicurezza. Il decreto
legislativo ha quindi non solo definito le caratteristiche
della pubblicità menzognera, ma è andato più in là,
introducendo il concetto della "pubblicità palese" e vietando,
conseguentemente, quella subliminale. D'ora in avanti il
messaggio pubblicitario a mezzo stampa non solo
dovrà essere riconoscibile
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come tale e quindi possedere modalità grafiche di
evidente percezione, ma non potrà contenere stimoli o
suggestioni che possano essere recepiti solo a livello
subcosciente.
Ma la normativa introdotta dal citato decreto legislativo
n. 74 del 1992, per quanto importante e fondamentale per la
salute e la corretta informazione dei consumatori, non
assicura una garanzia completa. Innanzitutto, la disciplina
non contempla l'ipotesi dei beni accessori al prodotto e di
quelli che le imprese regalano tramite concorso. E' noto che
spesso i regali aggiunti nella confezione o "promessi" con la
raccolta di bollini riservano al consumatore amare sorprese,
deludendo le sue aspettative: le imprese curano l'aspetto e la
qualità del prodotto principale e trascurano quelli dei
prodotti accessori e di quelli "promessi", giustificando tale
scelta con il fatto che questi ultimi sono comunque ceduti
gratuitamente. In realtà spesso i prodotti principali sono
acquistati dal consumatore solo perché consentono di
partecipare al concorso.
Ma le carenze più significative sono riscontrabili sotto il
profilo della vigilanza: il decreto legislativo n. 74 del 1992
ha attribuito all'Autorità garante della concorrenza e del
mercato di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, i compiti
di controllo e di inibizione della pubblicità ingannevole nei
riguardi delle imprese. L'istruttoria dell'Autorità può essere
tuttavia avviata solo su richiesta delle imprese concorrenti,
dei consumatori e delle loro associazioni. La presente
proposta di legge prevede, in capo al garante, anche il potere
di intervenire d'ufficio e di effettuare indagini a campione.
In questo modo non sfuggiranno al controllo quelle forme di
pubblicità locali che altrimenti ben difficilmente potrebbero
essere scoperte e inibite.
Viene poi modificato il regime dell'istruttoria. Il decreto
legislativo prevede infatti che l'Autorità "possa" chiedere
all'impresa di provare l'esattezza del messaggio
pubblicitario, lasciando una libertà totale all'imprenditore
in merito alla scelta del laboratorio nel quale possono essere
effettuate le prove. La proposta di legge stabilisce al
contrario l'obbligo per l'Autorità sia di pretendere la prova,
qualora le circostanze del caso specifico lo richiedano, sia
di verificare che il laboratorio nel quale tale prova viene
effettuata non abbia alcun tipo di connessione, né di ordine
economico né di ordine giuridico, con l'impresa committente.
Inoltre l'Autorità ha facoltà di far ripetere la prova presso
un laboratorio pubblico qualora i risultati dell'analisi
compiuta sul prodotto non la abbiano sufficientemente convinta
dell'esattezza del messaggio reclamizzato.
Si prevede che l'inibizione della pubblicità da parte
dell'Autorità debba avvenire anche in assenza di danni
economici per le imprese concorrenti o di negligenza da parte
dell'operatore pubblicitario: il divieto avverrà pertanto
sulla base di circostanze oggettive. Gli atti e i documenti in
possesso dell'Autorità saranno a disposizione di tutti e
saranno consultabili secondo le modalità previste dalla legge
7 agosto 1990, n. 241.
Infine si prevede che le imprese possano rivolgersi al
Giurì di autodisciplina pubblicitaria non solo per chiedere la
sospensione di messaggi pubblicitari ingannevoli, come
previsto dal decreto legislativo n. 74 del 1992, ma anche in
via preventiva, per sollecitare il suo parere circa
l'esattezza del messaggio pubblicitario che si intende
diffondere. Qualora il Giurì esprima parere positivo è data la
possibilità alle imprese di sfruttare tale assenso indicandolo
nel messaggio pubblicitario. Sebbene tale parere non possa
essere giudicato vincolante ai fini dell'intervento
dell'Autorità garante, dal momento che le imprese potrebbero
modificare le caratteristiche del prodotto dopo aver ottenuto
l'assenso del Giurì, tuttavia è sembrato opportuno concedere
alle aziende la possibilità di sfruttare tale strumento che,
se utilizzato correttamente, potrebbe evitare numerose
controversie ed incrementare una forma di concorrenza più sana
tra le imprese.
Infine, si è inteso con questa proposta di legge avviare il
discorso della "educazione" del consumatore: anche la
pubblicità più pura suggestiona il consumatore e
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lo induce all'acquisto. I minori soprattutto sono vittime del
consumismo e della moda e rappresentano il target ideale
di numerose imprese. Certamente gioca a favore di questo
fenomeno la scarsa cultura e capacità critica del consumatore,
e dei giovani in particolare. A questo scopo si prevede la
diffusione di messaggi radiotelevisivi da parte dello Stato
che stimolino i consumatori ad una maggiore accortezza nel
recepire i messaggi pubblicitari, affinché lo slogan
"pubblicità-progresso" non costituisca solo un ottimo
business per le imprese a danno del cittadino.
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