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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


4781
DDL0388-0004
Progetto di legge Camera n. 388 - testo presentato - (DDL12-388)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C388. TESTIPDL
...C388.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC388 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 25
  gennaio 1992, n. 74, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
  "L'Autorità garante può intervenire anche d'ufficio e può
  effettuare forme di controllo a campione.  Sui risultati di
  tali controlli riferisce nella relazione di cui all'articolo
  23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287".
    2.  Il comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 25
  gennaio 1992 n. 74, è sostituito dal seguente:
    "4.  L'Autorità dispone che l'utente della pubblicità
  fornisca prove sull'esattezza materiale dei dati di fatto
  contenuti nella pubblicità stessa se, tenuto conto dei diritti
  o interessi legittimi dell'utente della pubblicità e di
  qualsiasi altra parte nella procedura, tale esigenza risulti
  giustificata, date le circostanze del caso specifico.  L'Aurità
  verifica che la prova sia effettuata in
 
                               Pag. 5
 
  laboratori che non abbiano legami di qualsivoglia natura con
  l'impresa committente e può incaricare uno o più laboratori
  pubblici gestiti dalle unità sanitarie locali, l'Istituto
  nazionale della nutrizione o altri enti pubblici, di ripetere
  la prova".
    3.  Il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 25
  gennaio 1992, n. 74, è sostituito dal seguente:
    "6.  L'Autorità provvede con effetto definitivo e con
  decisione motivata.  Se ritiene la pubblicità ingannevole
  accoglie il ricorso vietando la pubblicità non ancora portata
  a conoscenza del pubblico o la continuazione di quella già
  iniziata, anche in assenza di prove in merito alla perdita o
  al danno effettivamente subìto, oppure in merito
  all'intenzionalità o alla negligenza da parte dell'operatore
  pubblicitario.  Con la decisione di accoglimento l'Autorità
  dispone la pubblicazione della pronuncia, anche per estratto,
  nonché, eventualmente, di un'apposita dichiarazione
  rettificativa in modo da impedire che la pubblicità
  ingannevole continui a produrre effetti".
    4.  All'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992,
  n. 74, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
    "13- bis.  Per l'espletamento dei compiti previsti dal
  presente decreto il numero dei posti previsti dalla pianta
  organica di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 10
  ottobre 1990, n. 287, è aumentato di venticinque unità.
    13- ter.  Tutti gli atti e i documenti in possesso
  dell'Autorità sono pubblici.  L'accesso ad essi è consentito
  nelle forme previste al capo V della legge 7 agosto 1990, n.
  241.".
    5.  Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
  della presente legge, l'Autorità garante della concorrenza e
  del mercato di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287,
  delibera la nuova struttura dei propri uffici ai sensi del
  comma 6 dell'articolo 10 della citata legge n. 287 del
  1990.
 
DATA=940428 FASCID=DDL12-388 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0388 TOTPAG=0007 TOTDOC=0008 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0004 RIGINIZ=017 PAGFIN=0005 RIGFIN=036 UPAG=NO PAGEIN=4 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=038800 00 FASCIDC=12DDL0388 SORTNAV=0038800 000 00000 ZZDDLC388 NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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