| 1. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 25
gennaio 1992, n. 74, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"L'Autorità garante può intervenire anche d'ufficio e può
effettuare forme di controllo a campione. Sui risultati di
tali controlli riferisce nella relazione di cui all'articolo
23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287".
2. Il comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 25
gennaio 1992 n. 74, è sostituito dal seguente:
"4. L'Autorità dispone che l'utente della pubblicità
fornisca prove sull'esattezza materiale dei dati di fatto
contenuti nella pubblicità stessa se, tenuto conto dei diritti
o interessi legittimi dell'utente della pubblicità e di
qualsiasi altra parte nella procedura, tale esigenza risulti
giustificata, date le circostanze del caso specifico. L'Aurità
verifica che la prova sia effettuata in
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laboratori che non abbiano legami di qualsivoglia natura con
l'impresa committente e può incaricare uno o più laboratori
pubblici gestiti dalle unità sanitarie locali, l'Istituto
nazionale della nutrizione o altri enti pubblici, di ripetere
la prova".
3. Il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 25
gennaio 1992, n. 74, è sostituito dal seguente:
"6. L'Autorità provvede con effetto definitivo e con
decisione motivata. Se ritiene la pubblicità ingannevole
accoglie il ricorso vietando la pubblicità non ancora portata
a conoscenza del pubblico o la continuazione di quella già
iniziata, anche in assenza di prove in merito alla perdita o
al danno effettivamente subìto, oppure in merito
all'intenzionalità o alla negligenza da parte dell'operatore
pubblicitario. Con la decisione di accoglimento l'Autorità
dispone la pubblicazione della pronuncia, anche per estratto,
nonché, eventualmente, di un'apposita dichiarazione
rettificativa in modo da impedire che la pubblicità
ingannevole continui a produrre effetti".
4. All'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992,
n. 74, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"13- bis. Per l'espletamento dei compiti previsti dal
presente decreto il numero dei posti previsti dalla pianta
organica di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 10
ottobre 1990, n. 287, è aumentato di venticinque unità.
13- ter. Tutti gli atti e i documenti in possesso
dell'Autorità sono pubblici. L'accesso ad essi è consentito
nelle forme previste al capo V della legge 7 agosto 1990, n.
241.".
5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, l'Autorità garante della concorrenza e
del mercato di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287,
delibera la nuova struttura dei propri uffici ai sensi del
comma 6 dell'articolo 10 della citata legge n. 287 del
1990.
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