| 1. Il comma 2 dell'articolo 74 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal
seguente:
"2. Le spese di pubblicità sono deducibili per il 90 per
cento o nel periodo di imposte in cui sono state sostenute o
per quote costanti nel periodo stesso e nei due
successivi.".
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