| 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri,
d'intesa con il Ministro per gli affari sociali, provvede alla
diffusione di messaggi radiotelevisivi ai sensi dell'articolo
9, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, diretti a
sensibilizzare i consumatori, ed in particolare i minori,
sulle caratteristiche e sulle problematiche relative alla
pubblicità ingannevole, tenendo conto delle disposizioni di
cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come
modificato dalla presente legge.
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