| 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge, valutati in lire 8 miliardi in ragione d'anno, a
partire
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dall'anno 1995, si fa fronte con le maggiori entrate derivanti
dall'applicazione del comma 2 dell'articolo 74 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
sostituito dall'articolo 4 della presente legge.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
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