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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


4787
DDL0389-0002
Progetto di legge Camera n. 389 - testo presentato - (DDL12-389)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C389. TESTIPDL
...C389.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC389 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- "Non v'è dubbio che, tra i problemi
  ambientali, l'inquinamento dell'aria, oltre ad essere uno fra
  i più rilevanti, è fra quelli che vengono percepiti con
  maggiore immediatezza e per i quali i cittadini chiedono con
  più insistenza interventi di risanamento".  Con queste parole
  inizia il capitolo dedicato a "L'aria" della Relazione sullo
  stato dell'ambiente del 1989, redatta dal Ministro
  dell'ambiente.
    Ed è certamente vero che ormai il problema della qualità
  dell'aria, soprattutto nei grandi centri urbani, sta assumendo
  sempre più rilevanza: il 1991, dal punto di vista ambientale,
  sarà probabilmente ricordato come l'anno dell'emergenza-aria
  in città come Milano, Torino,
  Napoli, Roma e tutte le altre aree metropolitane, e non solo
  in quelle.
    E citiamo Milano e Torino in modo particolare per il fatto
  che in queste due città, dotate di un sistema di monitoraggio
  funzionante, si conoscono i dati del livello di inquinamento
  dell'aria.  Purtroppo in quasi tutte le altre grandi città
  italiane non esiste una rete stabile, funzionante ed
  attendibile, di monitoraggio della qualità dell'aria oppure si
  sta provvedendo alla sua realizzazione o messa a punto con
  molto ritardo.
    Questo fatto evidenzia in modo drammatico l'arretratezza
  con la quale il nostro Paese si appresta ad affrontare quella
  che sarà probabilmente l'emergenza dei prossimi mesi e dei
  prossimi anni.
 
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    Tale ritardo è ancora più evidente se paragonabile a quanto
  si sta predisponendo in altri Paesi.
    Ad esempio, già nel 1986, il Consiglio federale svizzero ha
  adottato una "Strategia contro l'inquinamento atmosferico", il
  cui obiettivo minimo dichiarato è quello di far scendere le
  emissioni, entro il 1995, ai livelli del 1960.
    Attraverso un insieme di misure normative (quali ad esempio
  l'obbligo del controllo periodico dei veicoli in circolazione
  e dei loro gas di scarico, l'isolamento termico degli edifici,
  limiti di velocità più restrittivi, rinuncia all'estensione
  della rete stradale) viene previsto che le emissioni di
  inquinanti, entro il 2000, diminuiranno per gli idrocarburi
  del 15 per cento; per l'anidride solforosa e gli ossidi di
  azoto di circa il 35 per cento.
    Inoltre corollario fondamentale a tutta la strategia è
  l'attenzione alla funzionalità degli organismi di monitoraggio
  e controllo, individuati come cardine per il raggiungimento
  degli obiettivi.
    Altro esempio, ormai famoso, è il piano anti-inquinamento
  predisposto dal  South Coast Air Quality Management
  District,  l'organismo che controlla la qualità dell'aria
  nella contea della California e che comprende la città di Los
  Angeles.
    Il Piano, una volta approvato dall'EPA  (Environmental
  Protection Agency)  ha come obiettivo di raggiungere, entro
  18 anni, il rispetto degli  standard  federali di
  emissioni sia riguardo all'ozono che agli altri gas
  inquinanti.
    Il Piano, articolato in tre fasi temporali, prevede una
  serie di norme molto rigorose riguardo al numero degli
  autoveicoli per nucleo familiare.  Nell'ultima fase del Piano
  per tutti gli autoveicoli sarà obbligatoria la trazione
  elettrica, l'obbligo del carburante al metanolo per tutti i
  veicoli a noleggio e per gli autobus, un sistema di controlli
  pubblici molto severo sui componenti chimici di vernici,
  solventi, cosmetici, eccetera.
    Inoltre, recentemente, è stato approvato il  Clean Air
  Bill:  una legge valida in tutti gli Stati Uniti, che fissa
  degli  standard  inimmaginabili fino a qualche
  tempo fa per combattere l'inquinamento delle auto, le piogge
  acide e il buco dell'ozono.
    In particolare per il settore auto è prevista
  l'installazione sulle vetture di sistemi di controllo che
  durino almeno dieci anni.  Le emissioni di biossido di azoto
  dovranno essere ridotte del 60 per cento e quelle di ossido di
  carbonio del 40 per cento entro il 2003.
    Ma torniamo in Italia, per descrivere, attraverso
  l'evidenza dei numeri, le caratteristiche del fenomeno
  "inquinamento atmosferico".
    Secondo le stime del Ministero dell'ambiente, nel 1986, in
  Lombardia si sono avute le seguenti emissioni:
      ossidi di zolfo 295.560 tonnellate;
      ossidi di azoto 215.150 tonnellate;
      particelle sospese 62.840 tonnellate;
      monossido di carbonio 872.980 tonnellate;
      composti organici volatili 122.800 tonnellate.
    Per tutti gli inquinanti presi in esame, a livello
  regionale, la Lombardia detiene il non certo invidiabile
  primato di essere la regione con la quota più alta, assoluta e
  in percentuale, di emissioni.
    In totale quasi un milione e mezzo di tonnellate di gas
  inquinanti immessi nell'atmosfera.
    Ma la situazione è grave anche in altre regioni e
  soprattutto nei grandi centri urbani e gli imputati principali
  sono sicuramente gli autoveicoli e gli impianti termici.
    Secondo i dati dell'ultima Relazione sullo stato
  dell'ambiente, pubblicata nel marzo del 1992, si sarebbero
  avute, in tutto il territorio nazionale, le seguenti emissioni
  nel 1989:
      ossidi di zolfo 1.981.700 tonnellate;
      ossidi di azoto 1.933.800 tonnellate;
      particelle sospese 548.800 tonnellate;
      monossido di carbonio 6.589.300 tonnellate;
      composti organici volatili 2.006.300 tonnellate.
 
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    Dalla coscienza di questa situazione e dalla valutazione
  delle carenze e del parziale insuccesso delle norme fin qui
  emanate, prende spunto la presente proposta di legge.
    In modo particolare condividiamo quanto scritto da
  Gianfranco Amendola a proposito della legge 13 luglio 1966, n.
  615, la cosiddetta legge antismog, e cioè che: "In generale si
  può dire che i difetti principali della legge consistono nella
  eccessiva frammentazione delle competenze, nella creazione di
  nuovi organi non in grado di funzionare, nell'assenza di
  finanziamenti, nell'assenza di previsioni di organi tecnici di
  controllo".
    Proprio su questi ultimi elementi è fondata la nostra
  proposta: voler costituire un sistema unico, a livello
  nazionale, di controllo sulle emissioni degli autoveicoli e
  degli impianti termici.
    Un sistema di controllo inserito in un circuito virtuoso
  formato da:  standard  di emissioni; certezza del
  controllo; prescrizioni; adeguamento; sanzioni.  Un circuito
  che noi pensiamo possa far nascere anche un rapporto diverso,
  sia d'uso che di manutenzione, nei confronti dell'auto e
  dell'impianto di riscaldamento.
    Soprattutto un circuito che consente comunque di tenere
  sotto osservazione e di intervenire direttamente e in tempo
  reale, a livello prescrittivo, su due fonti inquinanti.  Questo
  rappresenterebbe un notevole passo in avanti rispetto
  all'attuazione di una reale politica di prevenzione e
  diminuzione delle emissioni.  Anche in ragione del fatto che le
  misure contenute nella presente proposta di legge tengono
  conto delle esperienze più avanzate, ma riproducibili su vasta
  scala, che si stanno realizzando in Italia.  Parliamo ad
  esempio dei controlli sugli autoveicoli che in base ad accordi
  volontari con le case automobilistiche si stanno realizzando
  in molte città.  Oppure, relativamente agli impianti termici,
  parliamo dei controlli sulle emissioni e sul rendimento di
  combustione realizzati dalla CREA (Cooperativa romana energia
  ambiente) per conto del comune di Roma, già da alcuni anni.
  Inoltre, avendo inserito anche la sicurezza tra i parametri da
  sottoporre a controllo periodico, sia per gli autoveicoli che
  per gli impianti termici, intendiamo tutelare e preservare i
  cittadini dai numerosi incidenti che ogni anno si verificano
  nel nostro Paese.
    Ci riferiamo agli incidenti domestici per quanto riguarda
  le caldaie, provocati per lo più da scoppio o da fughe di
  ossido di carbonio, per cattiva combustione.
    Ci riferiamo agli incidenti su strada provocati dal cattivo
  funzionamento degli autoveicoli (freni, gomme, assetto,
  eccetera) e dunque pensiamo alla sicurezza degli
  automobilisti, ma più in generale alla sicurezza dei pedoni e
  dei cittadini.
  Qualità dei combustibili.
    Con l'articolo 1 si vieta l'uso di taluni combustibili per
  il funzionamento degli impianti termici e si pone un limite
  obbligatorio, non superiore allo 0,1 per cento in peso, alla
  presenza dello zolfo nel gasolio usato per riscaldamento o per
  veicoli a motore.
  Veicoli a motore.
    Con l'articolo 2 affidiamo a un decreto del Presidente del
  Consiglio dei ministri il compito di determinare gli
  standard  minimi di sicurezza che devono essere garantiti
  da tutti i veicoli a motore.
    Con l'articolo 3 definiamo il sistema e le modalità dei
  controlli sull'effettività del rispetto di quegli  standard
  di sicurezza.  Spetta alle case produttrici
  responsabilizzarsi e autorizzare e attrezzare la propria rete
  di vendita e di concessionari per effettuare controlli annuali
  dei quali rilasciare certificazione.  Alla provincia,
  all'ispettorato compartimentale della motorizzazione,
  avvalendosi dell'ACI, o su segnalazione della polizia
  municipale, nel proprio ambito territoriale spetta il compito
  di controllare l'attività dei certificatori,
 
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  anche attraverso verifiche a campione effettuate sul parco
  veicoli circolante.
    Con l'articolo 4 si stabiliscono i livelli di
  responsabilità e le sanzioni per chi non si attiene a quanto
  previsto dalla legge.
  Impianti termici.
    Con l'articolo 5 viene stabilito il censimento, da parte
  dei comuni e delle province, degli impianti termici destinati
  al riscaldamento e alla produzione di acqua calda per usi
  igienico-sanitari.
    Con l'articolo 6 viene fissata la responsabilità del
  proprietario, o per esso di un terzo, rispetto alla conduzione
  e alla manutenzione degli impianti.
    Con l'articolo 7 si affida alle province e ai comuni con
  più di 40 mila abitanti il compito di abbinare ai controlli
  sull'efficienza energetica degli impianti anche i controlli
  sulle emissioni, sulla sicurezza, sulla conduzione e sul
  combustibile utilizzato.
    Con l'articolo 8 si precisano, rispetto a precedenti
  disposizioni, limiti più rigorosi nella valutazione dei
  rendimenti di combustione.
    Con l'articolo 9 vengono dettate norme relative agli
  impianti termici di potenza inferiore alle 30.000 kcal/h,
  nonché sul loro controllo.
    Infine l'articolo 10 stabilisce che, su richiesta e a spese
  del proprietario e dell'utente dell'impianto di riscaldamento,
  l'ente locale provvede ad effettuare i relativi controlli.
 
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