| (Qualità dei combustibili impiegati).
1. Il primo comma dell'articolo 12 della legge 13 luglio
1966, n. 615, come modificato dall'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 400, è
sostituito dal seguente:
"A decorrere dal 1^ gennaio 1995, per il funzionamento
degli impianti termici con potenza termica al focolare uguale
o superiore a 30.000 kcal/h, destinati al riscaldamento delle
abitazioni o alla produzione di acqua calda per usi
igienico-sanitari, sono ammessi soltanto i seguenti
combustibili:
a) combustibili gassosi (ovvero metano e
simili);
b) distillati di petrolio (ovvero kerosene, gasolio
e simili) con contenuto in zolfo non superiore allo 0,1 per
cento in peso;
c) legna".
2. Dopo il primo comma del citato articolo 12 della legge
13 luglio 1966, n. 615, sono inseriti i seguenti:
"A decorrere dal 1^ gennaio 1995 il gasolio utilizzato per
alimentare gli impianti termici destinati al riscaldamento
delle abitazioni o alla produzione di acqua calda per usi
igienico-sanitari, non deve essere colorato.
E' fissato al 1^ gennaio 1996 il termine di adeguamento per
gli impianti termici destinati al riscaldamento delle
abitazioni
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o alla produzione di acqua calda per usi igienico-sanitari e
alimentati da:
a) coke metallurgico e gas;
b) antracite e prodotti antracitosi;
c) carbone di legna ovvero qualsiasi tipo di
carbone".
3. L'articolo 13 della legge 13 luglio 1966, n. 615, come
modificato dall'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 1982, n. 400, è abrogato.
4. A decorrere dal 1^ gennaio 1995 il gasolio
commercializzato e utilizzato come carburante di veicoli a
motore non deve essere colorato e non può avere un contenuto
in zolfo superiore allo 0,1 per cento in peso.
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