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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


4789
DDL0389-0004
Progetto di legge Camera n. 389 - testo presentato - (DDL12-389)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C389. TESTIPDL
...C389.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC389 ZZ12 ZZPD ZZPR
            (Qualità dei combustibili impiegati).
    1.  Il primo comma dell'articolo 12 della legge 13 luglio
  1966, n. 615, come modificato dall'articolo 2 del decreto del
  Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 400, è
  sostituito dal seguente:
    "A decorrere dal 1^ gennaio 1995, per il funzionamento
  degli impianti termici con potenza termica al focolare uguale
  o superiore a 30.000 kcal/h, destinati al riscaldamento delle
  abitazioni o alla produzione di acqua calda per usi
  igienico-sanitari, sono ammessi soltanto i seguenti
  combustibili:
      a)  combustibili gassosi (ovvero metano e
  simili);
      b)  distillati di petrolio (ovvero kerosene, gasolio
  e simili) con contenuto in zolfo non superiore allo 0,1 per
  cento in peso;
      c)  legna".
    2.  Dopo il primo comma del citato articolo 12 della legge
  13 luglio 1966, n. 615, sono inseriti i seguenti:
    "A decorrere dal 1^ gennaio 1995 il gasolio utilizzato per
  alimentare gli impianti termici destinati al riscaldamento
  delle abitazioni o alla produzione di acqua calda per usi
  igienico-sanitari, non deve essere colorato.
    E' fissato al 1^ gennaio 1996 il termine di adeguamento per
  gli impianti termici destinati al riscaldamento delle
  abitazioni
 
                               Pag. 6
 
  o alla produzione di acqua calda per usi igienico-sanitari e
  alimentati da:
      a) coke  metallurgico e gas;
      b)  antracite e prodotti antracitosi;
      c)  carbone di legna ovvero qualsiasi tipo di
  carbone".
    3.  L'articolo 13 della legge 13 luglio 1966, n. 615, come
  modificato dall'articolo 3 del decreto del Presidente della
  Repubblica 8 giugno 1982, n. 400, è abrogato.
    4.  A decorrere dal 1^ gennaio 1995 il gasolio
  commercializzato e utilizzato come carburante di veicoli a
  motore non deve essere colorato e non può avere un contenuto
  in zolfo superiore allo 0,1 per cento in peso.
 
DATA=940428 FASCID=DDL12-389 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0389 TOTPAG=0016 TOTDOC=0015 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0005 RIGINIZ=006 PAGFIN=0006 RIGFIN=014 UPAG=NO PAGEIN=5 PAGEFIN=6 SORTRES= SORTDDL=038900 00 FASCIDC=12DDL0389 SORTNAV=0038900 000 00000 ZZDDLC389 NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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