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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


479
DDL0030-0002
Progetto di legge Camera n. 30 - testo presentato - (DDL12-30)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C30. TESTIPDL
...C30.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC30 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Deputati! -- La legge 7 agosto 1990, n.
  241, recante nuove norme in materia di procedimento
  amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
  amministrativi, ha istituito, presso la Presidenza del
  Consiglio dei ministri, la Commissione per l'accesso alla
  documentazione amministrativa (articolo 27).
    Secondo tale legge tutte le unità strutturali pubbliche,
  entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge
  stessa, avrebbero dovuto dotarsi - ai sensi dell'articolo 22 -
  di un "regolamento sul diritto
  di accesso", che, in osservanza del successivo articolo
  24, avrebbe dovuto individuare anche i casi "eccezionali" di
  divieto di accesso alla documentazione amministrativa.
    Successivamente, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della
  legge n. 241 del 1990, è stato emanato il decreto del
  Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352,
  concernente il regolamento per la disciplina delle modalità di
  esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai
  documenti amministrativi.
 
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    Il decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 1992
  ha reso necessaria l'adozione, da parte delle singole
  amministrazioni, di regolamenti che individuino le categorie
  di documenti da sottrarre all'accesso entro il 13 febbraio
  1994 (termine così modificato dal decreto-legge 14 settembre
  1993, n. 358, convertito dalla legge 12 novembre 1993, n.
  448).  Inoltre ha reso obbligatoria l'acquisizione del parere
  della Commissione per l'accesso ai documenti
  amministrativi.
    Qualora, alla scadenza del predetto termine, le
  amministrazioni non abbiano provveduto all'emanazione dei
  regolamenti, l'accesso non può essere negato se non nei casi
  previsti dalla legge.
    Poiché la regolamentazione del diritto di accesso comporta
  un correlativo dovere di nuova e diversa organizzazione
  amministrativa, idonea a consentire l'espletamento e la
  compiuta realizzazione del diritto
  stesso, numerose amministrazioni non hanno ancora
  provveduto alla trasmissione dei propri schemi di regolamento
  e, pertanto, non dispongono più dei necessari tempi tecnici
  per completare l' iter   procedimentale (parere della
  Commissione per l'accesso, parere del Consiglio di Stato,
  pubblicazione sulla  Gazzetta Ufficiale,  eccetera).
    Di qui l'assoluta necessità ed urgenza di una proroga fino
  alla data di scadenza del decreto costitutivo della
  Commissione stessa (31 maggio 1994), onde evitare che le
  amministrazioni che non hanno ancora provveduto
  all'identificazione delle categorie di documenti da escludere
  dall'accesso, si possano trovare esposte a richieste di
  documenti amministrativi la cui divulgazione potrebbe
  compromettere l'esigenza di salvaguardia dei preminenti
  interessi di cui all'articolo 24, comma 2, della legge n. 241
  del 1990.
 
DATA=940318 FASCID=DDL12-30 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0030 TOTPAG=0005 TOTDOC=0006 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=015 PAGFIN=0002 RIGFIN=034 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=003000 00 FASCIDC=12DDL0030 SORTNAV=0003000 000 00000 ZZDDLC30 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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