| Onorevoli Deputati! -- La legge 7 agosto 1990, n.
241, recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi, ha istituito, presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, la Commissione per l'accesso alla
documentazione amministrativa (articolo 27).
Secondo tale legge tutte le unità strutturali pubbliche,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge
stessa, avrebbero dovuto dotarsi - ai sensi dell'articolo 22 -
di un "regolamento sul diritto
di accesso", che, in osservanza del successivo articolo
24, avrebbe dovuto individuare anche i casi "eccezionali" di
divieto di accesso alla documentazione amministrativa.
Successivamente, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della
legge n. 241 del 1990, è stato emanato il decreto del
Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352,
concernente il regolamento per la disciplina delle modalità di
esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai
documenti amministrativi.
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Il decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 1992
ha reso necessaria l'adozione, da parte delle singole
amministrazioni, di regolamenti che individuino le categorie
di documenti da sottrarre all'accesso entro il 13 febbraio
1994 (termine così modificato dal decreto-legge 14 settembre
1993, n. 358, convertito dalla legge 12 novembre 1993, n.
448). Inoltre ha reso obbligatoria l'acquisizione del parere
della Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi.
Qualora, alla scadenza del predetto termine, le
amministrazioni non abbiano provveduto all'emanazione dei
regolamenti, l'accesso non può essere negato se non nei casi
previsti dalla legge.
Poiché la regolamentazione del diritto di accesso comporta
un correlativo dovere di nuova e diversa organizzazione
amministrativa, idonea a consentire l'espletamento e la
compiuta realizzazione del diritto
stesso, numerose amministrazioni non hanno ancora
provveduto alla trasmissione dei propri schemi di regolamento
e, pertanto, non dispongono più dei necessari tempi tecnici
per completare l' iter procedimentale (parere della
Commissione per l'accesso, parere del Consiglio di Stato,
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, eccetera).
Di qui l'assoluta necessità ed urgenza di una proroga fino
alla data di scadenza del decreto costitutivo della
Commissione stessa (31 maggio 1994), onde evitare che le
amministrazioni che non hanno ancora provveduto
all'identificazione delle categorie di documenti da escludere
dall'accesso, si possano trovare esposte a richieste di
documenti amministrativi la cui divulgazione potrebbe
compromettere l'esigenza di salvaguardia dei preminenti
interessi di cui all'articolo 24, comma 2, della legge n. 241
del 1990.
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