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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


4791
DDL0389-0006
Progetto di legge Camera n. 389 - testo presentato - (DDL12-389)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C389. TESTIPDL
...C389.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC389 ZZ12 ZZPD ZZPR
            (Determinazione degli  standard). 
    1.  Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
  della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio
  dei ministri, su proposta dei Ministri della sanità,
  dell'ambiente e dei trasporti e della navigazione, sono
  stabilite le modalità per il controllo periodico e la
  certificazione, a cadenza annuale, della sicurezza dei veicoli
  a motore, relativi a:
        a)  motori a benzina;
        b)  motori  diesel;
        c)  motori alimentati a metano o a GPL;
        d)  ogni parte del veicolo che concorra a garantire
  la massima sicurezza di circolazione;
    2.  Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì fissati
  standard  relativi a:
        a)  consumo di carburante con indicazioni dei limiti
  massimi ammissibili
 
                               Pag. 7
 
  espressi in litri/chilometri, differenziati per classi di
  cilindrata;
        b)  emissioni sonore con indicazioni dei limiti
  massimi ammissibili;
        c)  emissioni dei fumi di scarico, nonché delle
  emissioni non canalizzate da condotte di scarico.
    3.  Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui
  al comma 1 il Ministro dell'ambiente, di concerto con i
  Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato, e dei trasporti e della navigazione, anche
  avvalendosi del parere degli enti tecnici, determina con
  proprio decreto le parti dei veicoli da sottoporre a controllo
  e le specifiche tecniche dell'attività di controllo.  Le
  specifiche tecniche devono essere indicate separatamente per
  motori  diesel  e motori a benzina, GPL e metano, nonché
  per i fattori di conformità ambientale e di sicurezza del
  veicolo a motore, di consumo energetico e di rumorosità.  Con
  la stessa procedura si provvede all'aggiornamento delle
  determinazioni previste dal decreto di cui al presente comma,
  con cadenza almeno triennale.
    4.  Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui
  al comma 1 il Ministro dell'ambiente, di concerto con i
  Ministri delle finanze, della sanità, dell'industria, del
  commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della
  navigazione, anche avvalendosi del parere degli enti tecnici,
  emana un decreto in cui, in relazione agli  standard  di
  cui ai commi 1 e 2 e al controllo del loro rispetto, vengono
  individuate classi qualitative di appartenenza dei veicoli a
  motore cui fare riferimento al fine dell'applicazione e della
  determinazione della tassa di possesso.
 
DATA=940428 FASCID=DDL12-389 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0389 TOTPAG=0016 TOTDOC=0015 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0006 RIGINIZ=019 PAGFIN=0007 RIGFIN=031 UPAG=NO PAGEIN=6 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=038900 00 FASCIDC=12DDL0389 SORTNAV=0038900 000 00000 ZZDDLC389 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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