| (Determinazione degli standard).
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta dei Ministri della sanità,
dell'ambiente e dei trasporti e della navigazione, sono
stabilite le modalità per il controllo periodico e la
certificazione, a cadenza annuale, della sicurezza dei veicoli
a motore, relativi a:
a) motori a benzina;
b) motori diesel;
c) motori alimentati a metano o a GPL;
d) ogni parte del veicolo che concorra a garantire
la massima sicurezza di circolazione;
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì fissati
standard relativi a:
a) consumo di carburante con indicazioni dei limiti
massimi ammissibili
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espressi in litri/chilometri, differenziati per classi di
cilindrata;
b) emissioni sonore con indicazioni dei limiti
massimi ammissibili;
c) emissioni dei fumi di scarico, nonché delle
emissioni non canalizzate da condotte di scarico.
3. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui
al comma 1 il Ministro dell'ambiente, di concerto con i
Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, e dei trasporti e della navigazione, anche
avvalendosi del parere degli enti tecnici, determina con
proprio decreto le parti dei veicoli da sottoporre a controllo
e le specifiche tecniche dell'attività di controllo. Le
specifiche tecniche devono essere indicate separatamente per
motori diesel e motori a benzina, GPL e metano, nonché
per i fattori di conformità ambientale e di sicurezza del
veicolo a motore, di consumo energetico e di rumorosità. Con
la stessa procedura si provvede all'aggiornamento delle
determinazioni previste dal decreto di cui al presente comma,
con cadenza almeno triennale.
4. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui
al comma 1 il Ministro dell'ambiente, di concerto con i
Ministri delle finanze, della sanità, dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della
navigazione, anche avvalendosi del parere degli enti tecnici,
emana un decreto in cui, in relazione agli standard di
cui ai commi 1 e 2 e al controllo del loro rispetto, vengono
individuate classi qualitative di appartenenza dei veicoli a
motore cui fare riferimento al fine dell'applicazione e della
determinazione della tassa di possesso.
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