| (Sistema di controllo annuale
della sicurezza dei veicoli a motore).
1. I controlli di cui all'articolo 2, comma 2, devono
essere effettuati annualmente a cura e responsabilità del
produttore, il quale può avvalersi all'uopo anche della rete
di vendita e assistenza ad esso
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collegata, nonché dell'installatore in caso di veicoli con
impianti a doppia alimentazione (GPL e metano).
2. L'esito positivo del controllo abilita il veicolo alla
circolazione e comporta il rilascio della certificazione di
sicurezza. Tale certificazione stabilisce inoltre la classe di
appartenenza del veicolo secondo quanto previsto dal comma 4
dell'articolo 2.
3. Il costo delle operazioni di controllo viene determinato
con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge e viene periodicamente aggiornato con la stessa
procedura.
4. Presso ogni ispettorato compartimentale della
motorizzazione civile è istituito un servizio per la sicurezza
del veicolo a motore cui è preposto un funzionario della
carriera direttiva. Al servizio per la sicurezza del veicolo a
motore sono attribuite, nel territorio della provincia di
competenza, tutte le funzioni amministrative per la verifica
dell'attuazione delle norme di cui al presente articolo. Il
servizio, avvalendosi, per mezzo di apposita convenzione,
anche di centri attrezzati gestiti dall'Automobile Club
d'Italia (ACI):
a) effettua controlli a campione sul parco veicoli
a motore circolante, al fine di verificare la congruità della
certificazione di sicurezza;
b) controlla l'attività svolta dai certificatori di
sicurezza del veicolo a motore.
5. La competenza in materia di rilevamento, disciplina e
controllo delle emissioni atmosferiche e sonore, secondo
quanto previsto dall'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n.
142, appartiene alla provincia.
6. La documentazione relativa all'attività di controllo,
svolta dal servizio di cui al comma 4, concernente i soggetti
abilitati alla certificazione di sicurezza del veicolo a
motore, è sottoposta al diritto di accesso secondo quanto
previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto
1990, n. 241. Tale documentazione è utilizzata dalla provincia
competente, anche
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in applicazione dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, ai fini dell'esercizio delle competenze in materia di
rilevamento, disciplina e controllo delle emissioni
atmosferiche e sonore.
7. In caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi
inerenti alla correttezza tecnica dell'attività di controllo
diretta alla certificazione di sicurezza dei veicoli a motore,
ferma restando ogni ragione di risarcimento dei danni
patrimoniali subiti dai privati e dalla pubblica
amministrazione per negligenza della casa produttrice e del
soggetto che ha svolto l'attività di certificazione,
l'autorità amministrativa competente può inibire la
prosecuzione della attività di certificazione del soggetto
responsabile e comminare sanzioni amministrative, per le
singole violazioni, che comportino il pagamento di una somma
pecuniaria non inferiore a lire 300.000 e non superiore a lire
3.000.000. Le violazioni agli obblighi inerenti alla
certificazione di cui al presente comma, considerate gravi,
sono indicate di anno in anno con il decreto di cui al comma 3
dell'articolo 2.
8. I componenti degli organismi di polizia municipale
possono effettuare controlli relativi alla conformità dei
veicoli a motore in circolazione agli standard previsti
dal presente capo. In caso di accertata difformità è inviato
rapporto al servizio competente, presso l'ispettorato
compartimentale della motorizzazione civile.
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