| (Responsabilità e sanzioni in riferimento alla sicurezza
del veicolo a motore).
1. Ferma restando l'ipotesi di responsabilità per i danni
da prodotto, la casa produttrice ed il soggetto che ha svolto
l'attività di certificazione sono solidalmente responsabili
dei danni derivanti dalla circolazione del veicolo a motore
certificato non conformemente agli
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standard di sicurezza ivi compresi quelli ambientali, se
non provano di avere rilasciato la certificazione di sicurezza
in seguito a controlli effettivamente eseguiti secondo quanto
previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di cui all'articolo 2, comma 1. La prova di cui al presente
comma può essere data anche attraverso l'attestazione, da
parte del possessore del veicolo a motore, dell'avvenuta
attività di controllo diretta alla certificazione.
2. L'assenza della certificazione o la non conformità del
veicolo a motore agli standard di sicurezza anche
ambientale fissati dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui al comma 1 dell'articolo 2 e dai decreti
ministeriali attuativi, comportano la sospensione immediata
del diritto di circolazione del veicolo a motore. Il veicolo
fermato deve essere ricoverato nel più vicino posto di
soccorso stradale a cura dell'autorità verbalizzante e a spese
del possessore del veicolo medesimo.
3. Chiunque si trovi alla guida del veicolo a motore privo
della documentazione attestante l'avvenuta certificazione è
punito con una sanzione amministrativa pari al costo del
controllo per la certificazione.
4. Il provvedimento di reimmissione in circolazione viene
rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza del luogo ove
il proprietario ha la residenza, a seguito della presentazione
della certificazione o di certificazione sostitutiva
rilasciata dall'ispettorato della motorizzazione. Le modalità
e le procedure amministrative sono determinate dal decreto di
cui al comma 3 dell'articolo 2.
5. Le eventuali spese di certificazione sono integralmente
a carico del responsabile civile della circolazione del
veicolo a motore e devono essere corrisposte anteriormente al
rilascio del provvedimento di reimmissione in circolazione del
veicolo.
6. Il quarto comma dell'articolo 2054 del codice civile è
abrogato.
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