| (Censimento degli impianti).
1. I comuni con più di 40.000 abitanti e le province per
la restante parte del territorio, anche in applicazione di
quanto previsto dall'articolo 31 della legge 9 gennaio 1991,
n. 10, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, provvedono al censimento, mediante
autodenuncia da parte dei proprietari, su moduli appositamente
predisposti e distribuiti dalle autorità locali, degli
impianti termici con potenza termica al focolare uguale o
superiore a 30.000 kcal/h, destinati al riscaldamento o alla
produzione di acqua calda per usi igienico-sanitari.
2. I comuni e le province possono verificare e completare
il censimento degli impianti, di cui al comma 1, anche durante
le operazioni di controllo previste dall'articolo 7.
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