| (Conduzione degli impianti).
1. Durante l'esercizio degli impianti termici, con potenza
termica al focolare uguale o superiore a 30.000 kcal/h,
destinati al riscaldamento o alla produzione di acqua calda
per usi igienico-sanitari, il proprietario, o per esso un
terzo che ne assume la responsabilità, deve adottare misure
necessarie per contenere i consumi di energia in modo tale che
gli impianti oggetto della presente legge siano condotti entro
i limiti di rendimento previsti dall'articolo
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8 e in modo tale che vengano comunque rispettati i
limiti delle emissioni previsti dal regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n.
1391.
2. Il proprietario, o per esso un terzo, che ne assume la
responsabilità, è altresì tenuto a condurre gli impianti e a
disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e
straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa
nonché secondo le prescrizioni tecniche contenute nelle norme
UNI e CEI.
3. A parziale modifica di quanto previsto dall'articolo 16
della legge 13 luglio 1966, n. 615, il personale responsabile
della conduzione di un impianto termico di potenza superiore
alle 100.000 kcal/h deve essere munito di un patentino di
abilitazione rilasciato dall'ispettorato provinciale del
lavoro, al termine di un corso per conduttori di impianti
termici, previo superamento dell'esame finale.
4. Il corso di cui al comma 3 è organizzato
dall'ispettorato provinciale del lavoro ed è svolto a cura
dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente
(ENEA).
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