| (Competenza e modalità dei controlli).
1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 19 della legge
13 luglio 1966, n. 615, sono sostituiti dai seguenti:
"I comuni con più di 40.000 abitanti e le province per la
restante parte del territorio debbono effettuare i controlli e
verificare con cadenza annuale l'osservanza delle norme
relative al rendimento di combustione, alla conduzione, alla
sicurezza, alla manutenzione, al combustibile impiegato e alle
emissioni degli impianti termici, con potenza termica al
focolare uguale o superiore a 30.000 kcal/h, destinati al
riscaldamento o alla produzione di acqua calda per usi
igienico-sanitari, anche avvalendosi di organismi esterni
aventi specifica competenza tecnica.
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E' compito dei comuni e delle province, avvalendosi delle
competenze tecniche dell'ENEA, individuare i soggetti
abilitati ai controlli di cui al comma precedente, nonché
riqualificare gli organismi esterni già esistenti".
2. Il controllo dei valori di rendimento di combustione,
tramite la verifica della avvenuta manutenzione, è valutato
con una prova termica da eseguirsi secondo le modalità
stabilite dall'allegato 3 al decreto del Presidente della
Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052.
3. I controlli di cui al presente articolo si concludono
con un verbale nel quale, tra l'altro, devono essere espressi
giudizi di compatibilità dell'impianto in riferimento ai
singoli parametri esaminati e devono essere dettate le
eventuali prescrizioni tecniche nonché i tempi per
l'adeguamento o la sostituzione dell'impianto.
4. L'onere dei controlli è a carico del proprietario, è
determinato con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, da emanare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, ed è
periodicamente aggiornato.
5. I rapporti informativi e i verbali dei controlli di cui
al presente articolo, ai sensi dell'articolo 19 della legge 13
luglio 1966, n. 615, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo, vengono inviati alle unità sanitarie locali, le
quali li utilizzano ai fini dell'articolo 20 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, nonché alla provincia competente per
territorio, anche in applicazione dell'articolo 14 della legge
8 giugno 1990, n. 142, per l'esercizio delle competenze in
materia di rilevamento, disciplina e controllo delle emissioni
atmosferiche.
6. Il Governo provvede all'attuazione delle norme contenute
nella presente legge, anche al fine della previsione delle
sanzioni, nonché alle necessarie modifiche del regolamento per
l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n.
1391, in modo da garantire l'immediatezza della lettura
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delle rilevazioni nonché la valutazione degli elementi
inquinanti derivanti dai processi di combustione degli
impianti termici.
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