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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


4797
DDL0389-0012
Progetto di legge Camera n. 389 - testo presentato - (DDL12-389)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.12 (che inizia a pag.12 dello stampato)
...C389. TESTIPDL
...C389.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 7.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC389 ZZ12 ZZPD ZZPR
            (Competenza e modalità dei controlli).
    1.  Il primo e il secondo comma dell'articolo 19 della legge
  13 luglio 1966, n. 615, sono sostituiti dai seguenti:
    "I comuni con più di 40.000 abitanti e le province per la
  restante parte del territorio debbono effettuare i controlli e
  verificare con cadenza annuale l'osservanza delle norme
  relative al rendimento di combustione, alla conduzione, alla
  sicurezza, alla manutenzione, al combustibile impiegato e alle
  emissioni degli impianti termici, con potenza termica al
  focolare uguale o superiore a 30.000 kcal/h, destinati al
  riscaldamento o alla produzione di acqua calda per usi
  igienico-sanitari, anche avvalendosi di organismi esterni
  aventi specifica competenza tecnica.
 
                              Pag. 13
 
    E' compito dei comuni e delle province, avvalendosi delle
  competenze tecniche dell'ENEA, individuare i soggetti
  abilitati ai controlli di cui al comma precedente, nonché
  riqualificare gli organismi esterni già esistenti".
    2.  Il controllo dei valori di rendimento di combustione,
  tramite la verifica della avvenuta manutenzione, è valutato
  con una prova termica da eseguirsi secondo le modalità
  stabilite dall'allegato 3 al decreto del Presidente della
  Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052.
    3.  I controlli di cui al presente articolo si concludono
  con un verbale nel quale, tra l'altro, devono essere espressi
  giudizi di compatibilità dell'impianto in riferimento ai
  singoli parametri esaminati e devono essere dettate le
  eventuali prescrizioni tecniche nonché i tempi per
  l'adeguamento o la sostituzione dell'impianto.
    4.  L'onere dei controlli è a carico del proprietario, è
  determinato con decreto del Ministro dell'industria, del
  commercio e dell'artigianato, da emanare entro tre mesi dalla
  data di entrata in vigore della presente legge, ed è
  periodicamente aggiornato.
    5.  I rapporti informativi e i verbali dei controlli di cui
  al presente articolo, ai sensi dell'articolo 19 della legge 13
  luglio 1966, n. 615, come sostituito dal comma 1 del presente
  articolo, vengono inviati alle unità sanitarie locali, le
  quali li utilizzano ai fini dell'articolo 20 della legge 23
  dicembre 1978, n. 833, nonché alla provincia competente per
  territorio, anche in applicazione dell'articolo 14 della legge
  8 giugno 1990, n. 142, per l'esercizio delle competenze in
  materia di rilevamento, disciplina e controllo delle emissioni
  atmosferiche.
    6.  Il Governo provvede all'attuazione delle norme contenute
  nella presente legge, anche al fine della previsione delle
  sanzioni, nonché alle necessarie modifiche del regolamento per
  l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, approvato con
  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n.
  1391, in modo da garantire l'immediatezza della lettura
 
                              Pag. 14
 
  delle rilevazioni nonché la valutazione degli elementi
  inquinanti derivanti dai processi di combustione degli
  impianti termici.
 
DATA=940428 FASCID=DDL12-389 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0389 TOTPAG=0016 TOTDOC=0015 NDOC=0012 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0012 RIGINIZ=023 PAGFIN=0014 RIGFIN=004 UPAG=NO PAGEIN=12 PAGEFIN=14 SORTRES= SORTDDL=038900 00 FASCIDC=12DDL0389 SORTNAV=0038900 000 00000 ZZDDLC389 NDOC0012 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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