| (Rendimenti di combustione).
1. I valori di riferimento del rendimento di combustione
degli impianti termici per il riscaldamento degli ambienti o
per la produzione di acqua calda per usi igienico-sanitari,
installati dopo la data di entrata in vigore della presente
legge, con potenza termica al focolare superiore a 30.000
kcal/h ed alimentati con combustibili liquidi o gassosi, sono
indicati nella tabella allegata alla presente legge.
2. Per gli impianti termici per il riscaldamento degli
ambienti o per la produzione di acqua calda per usi
igienicosanitari, già installati alla data di entrata in
vigore della presente legge, con potenza termica al focolare
uguale o superiore a 30.000 kcal/h ed alimentati con
combustibili liquidi o gassosi, il rendimento di combustione
non può risultare inferiore di oltre 5 unità percentuali
rispetto ai valori indicati nella tabella A allegata alla
presente legge.
3. Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 26 gennaio 1981, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 288 del 20 ottobre 1981, è abrogato.
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