| (Impianti di potenza termica al focolare inferiore alle
30.000 kcal/h).
1. Con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, vengono
determinati le modalità e i parametri per i controlli relativi
agli impianti termici destinati al riscaldamento o alla
produzione di acqua calda per usi igienicosanitari, di potenza
termica al focolare inferiore alle 30.000 kcal/h.
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2. I soggetti abilitati all'installazione, alla
trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli
impianti, ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 marzo 1990,
n. 46, sono tenuti a rilasciare una apposita certificazione
riguardante il rendimento, la sicurezza e le emissioni degli
impianti termici di cui al presente articolo.
3. Il proprietario, o per esso un terzo che ne assume la
responsabilità, è tenuto a condurre gli impianti e a disporre
tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria
secondo quanto previsto dalla normativa UNI e CEI e secondo
quanto determinato dal decreto di cui al comma 1.
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