| (Controlli su richiesta).
1. Il proprietario o l'utente del servizio di riscaldamento
o di produzione di acqua calda per usi igienico-sanitari può
richiedere, con onere a proprio carico, al comune ove è
ubicato l'impianto, un controllo di conformità riguardante
l'efficienza energetica, il combustibile, le emissioni e la
sicurezza dell'impianto stesso.
2. Il comune o la provincia, secondo l'ambito di competenza
previsto dall'articolo 7, provvedono all'effettuazione dei
controlli di cui al presente articolo, rispettivamente, per
gli impianti di potenza uguale o superiore alle 30.000 kcal/h,
mediante le modalità previste dall'articolo 7 e per gli
impianti di potenza inferiore alle 30.000 kcal/h, secondo le
indicazioni del decreto ministeriale di cui al comma 1
dell'articolo 9.
Pag. 16
Tabella A.
(articolo 8)
VALORI DI RIFERIMENTO
PER I RENDIMENTI DI COMBUSTIONE
... (omissis) ...
| |