| Onorevoli Colleghi! -- La normativa sulle certificazioni in
Italia è, come è noto, molto frammentaria. I dati individuali
delle persone compaiono in documenti e archivi pubblici
diversi e tra loro non collegati: i certificati anagrafici a
loro volta comprovano solo alcuni degli stati personali e
hanno validità massima limitata.
Per questo motivo il cittadino italiano (a volte anche lo
straniero) è costretto a "migrare" da una amministrazione
all'altra per procurarsi tutte le informazioni necessarie
all'avvio di un procedimento che lo interessi, portando con sé
diversi tipi di documenti personali e di certificati.
Lo Stato è più volte intervenuto al fine di ovviare a
questa situazione, individuando
nuovi tipi di procedure, ma non ha provveduto ad
istruire adeguatamente gli operatori pubblici chiamati ad
attuare le nuove procedure. La legge 4 gennaio 1968, n. 15,
sull'autocertificazione, è fallita proprio a causa della
scarsa volontà interna delle amministrazioni. E a nulla è
servito il richiamo al sistema dell'autocertificazione
effettuato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che ha
disciplinato, tra l'altro, il diritto di accesso dei cittadini
ai documenti amministrativi.
I comuni per tutta risposta hanno istituito in questi anni
un nuovo servizio a pagamento per la consegna a domicilio dei
certificati anagrafici.
Un'altra occasione mancata per l'Italia è stata quella del
libretto internazionale
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di famiglia, istituto introdotto nel 1978 in Italia in
applicazione della convenzione internazionale elaborata dalla
Commissione interministeriale dello stato civile, firmata a
Parigi nel 1974 e ratificata dallo Stato italiano con legge 8
luglio 1977, n. 487. Il libretto internazionale di famiglia,
che in Francia esiste da circa quaranta anni, è un documento
riassuntivo della situazione dei componenti della famiglia, la
cui esibizione certifica lo stato civile e la posizione
anagrafica delle persone che ne sono titolari. Essendo il
libretto riconosciuto nell'ambito degli altri Paesi aderenti
alla convenzione, la sua esibizione evita la continua
richiesta di certificati al Paese di origine.
Pur avendo l'Italia introdotto tale istituto nel proprio
ordinamento, la sua applicazione concreta si è resa
impossibile a causa delle resistenze operate dalle
amministrazioni comunali, che hanno individuato molteplici
ostacoli alla sua diffusione, vanificando pertanto questa
innovazione che avrebbe in parte snellito la "macchina"
burocratica.
Non molto tempo fa il Ministro per la funzione pubblica
aveva sottolineato l'esigenza di una strategia unitaria nello
"svolgimento delle attività istituzionali da parte delle
amministrazioni" e di "criteri di normalizzazione delle
informazioni elementari di carattere individuale (anagrafiche,
fiscali, contributive, sanitarie, elettorali, eccetera) al
fine di favorire la costituzione di basi di dati omogenee e
uniformi e di consentire la realizzazione di prototipi
standardizzati di "gestione" delle informazioni per
migliorare, attraverso una diffusa interconnessione fra le
diverse fonti informative pubbliche, il rapporto di servizio
fra cittadini e strutture pubbliche"; a questo proposito si
ricordano le circolari n. 51223 del 21 maggio 1990, e n. 83245
del 16 dicembre 1991.
Le circolari citate hanno individuato nel codice fiscale il
"codice individuale" da attribuire al cittadino all'atto della
nascita e l'elemento che consente il collegamento tra gli
archivi pubblici, riproducendo in tale modo nel nostro Paese
una metodologia già consolidata nei Paesi del Nord Europa dove
gli archivi informatici pubblici dialogano da anni.
Un significativo passo in avanti era stato precedentemente
compiuto dal Ministro delle finanze che aveva stabilito, con
il decreto 7 novembre 1989, n. 404, che il codice fiscale
venisse utilizzato come "numero distintivo" nei rapporti con
il Servizio sanitario nazionale.
Queste innovazioni non possono tuttavia essere introdotte
nel sistema amministrativo italiano tramite semplici
circolari: occorre definire linee d'intervento univoche e
generali che coinvolgano più livelli di amministrazione, che
prendano le mosse innanzitutto dalla interconnessione tra le
diverse reti informatiche delle istituzioni pubbliche e che
tendano soprattutto a rendere più agevole il rapporto tra
l'utente e la pubblica amministrazione.
In questa direzione si muove pertanto la nostra proposta di
legge che prevede l'indicazione in un unico libretto,
denominato "libretto personale", contenente tutte le notizie
anagrafiche, familiari, fiscali, sanitarie, eccetera.
L'esibizione del libretto sostituisce la produzione di
certificati e la presentazione di più documenti personali.
La comunicazione tra gli archivi informatici delle
amministrazioni pubbliche avviene tramite il codice fiscale,
che viene usato come chiave di accesso reciproca tra gli
archivi. Il polo amministrativo che gestirà le informazioni
sarà l'ufficio di stato civile al quale le altre
amministrazioni dovranno obbligatoriamente far pervenire le
informazioni contenute nel libretto, nonché le successive
variazioni.
Numerose sono le amministrazioni coinvolte nel progetto di
standardizzazione e unificazione dei dati personali oltre
all'ufficio anagrafico e a quello dello stato civile: l'INPS,
il casellario giudiziale, il Ministero delle finanze, il
Ministero dell'interno, il Ministero di grazia e giustizia, il
Ministero della sanità, le unità sanitarie locali, la
Motorizzazione civile, le questure, gli uffici delle imposte
dirette, eccetera.
Per consentire a queste amministrazioni di interagire tra
loro in maniera razionale e omogenea si prevede la
stipulazione di un accordo di programma con il
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quale i soggetti pubblici definiscono la strategia di
intervento per la connessione delle reti informatiche e lo
scambio dei dati.
Poiché la realizzazione dell'istituto del libretto
personale postula che i servizi del comune siano già
informatizzati e che il dialogo tra le amministrazioni sia
possibile, si è ritenuto preferibile avviare la
sperimentazione in otto comuni italiani scelti dal Ministro
dell'interno tra quelli che per dimensione, livello di
informatizzazione, omogeneità tra i sistemi operativi
eccetera, siano riconosciuti come i più idonei.
La proposta si articola in varie fasi di attuazione:
a) fase sperimentale in otto comuni con supporto
cartaceo. Occorre tener conto dei costi di sostituzione dei
documenti attualmente in uso e degli eventuali mancati incassi
derivanti dal fatto che il libretto tiene luogo delle
certificazioni in esso contenute. Va peraltro ricordato che
sia la legge n. 15 del 1968 sia la legge n. 241 del 1990 sono
considerate dal legislatore "a costo zero" in quanto non
considerano affatto i mancati incassi derivanti
dall'autocertificazione.
Lo stanziamento assegnato di 25 miliardi di lire pone un
limite nella scelta dei comuni campione da parte del Ministero
dell'interno in quanto occorre rimanere nei limiti dello
stanziamento stesso. Si individua così l'opportunità di
sopprimere queste tasse;
b) fase sperimentale in otto comuni con supporto
magnetico, a decorrere dal 1^
gennaio 1995. Occorre tener conto dei costi di sostituzione
del libretto cartaceo con il tesserino magnetico, nonché dei
costi delle attrezzature predisposte alla lettura degli
stessi, ed al rilascio di supporti cartacei che contengano, in
tutto o in parte, i dati contenuti nel tesserino e che abbiano
valore di certificazione. Se il rilascio del supporto cartaceo
è a titolo oneroso per il cittadino richiedente, possono
considerarsi coperti i mancati incassi dovuti
all'autocertificazione;
c) fase a regime su tutto il territorio nazionale,
con supporto magnetico a decorrere dal 1997. I problemi sono
analoghi a quelli della fase b), anche se sono
semplicemente più estesi. Poiché non è possibile valutare gli
oneri di questa fase senza avere i risultati economici delle
fasi precedenti, si è adottata la scelta di rimandare la
quantificazione alla tabella C della legge finanziaria, che
riguarda le spese continuative da quantificare annualmente.
Sono esclusi costi aggiuntivi relativi al personale delle
amministrazioni pubbliche o degli enti territoriali, anzi è
presumibile che, a regime, l'istituzione del libretto provochi
l'effetto opposto (sostituzione dell'uomo con la macchina).
Sono inoltre esclusi costi aggiuntivi relativi
all'informatizzazione dei dati da immettere nel libretto, in
quanto, nella tendenza generale della pubblica amministrazione
ad informatizzare i dati sulle persone fisiche e giuridiche,
esso rappresenta un punto finale di raccolta di dati sulle
singole posizioni e di semplificazione dei rapporti con le
amministrazioni.
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