Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


4802
DDL0390-0002
Progetto di legge Camera n. 390 - testo presentato - (DDL12-390)
(suddiviso in 13 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C390. TESTIPDL
...C390.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC390 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- La normativa sulle certificazioni in
  Italia è, come è noto, molto frammentaria.  I dati individuali
  delle persone compaiono in documenti e archivi pubblici
  diversi e tra loro non collegati: i certificati anagrafici a
  loro volta comprovano solo alcuni degli stati personali e
  hanno validità massima limitata.
    Per questo motivo il cittadino italiano (a volte anche lo
  straniero) è costretto a "migrare" da una amministrazione
  all'altra per procurarsi tutte le informazioni necessarie
  all'avvio di un procedimento che lo interessi, portando con sé
  diversi tipi di documenti personali e di certificati.
    Lo Stato è più volte intervenuto al fine di ovviare a
  questa situazione, individuando
  nuovi tipi di procedure, ma non ha provveduto ad
  istruire adeguatamente gli operatori pubblici chiamati ad
  attuare le nuove procedure.  La legge 4 gennaio 1968, n. 15,
  sull'autocertificazione, è fallita proprio a causa della
  scarsa volontà interna delle amministrazioni.  E a nulla è
  servito il richiamo al sistema dell'autocertificazione
  effettuato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che ha
  disciplinato, tra l'altro, il diritto di accesso dei cittadini
  ai documenti amministrativi.
    I comuni per tutta risposta hanno istituito in questi anni
  un nuovo servizio a pagamento per la consegna a domicilio dei
  certificati anagrafici.
    Un'altra occasione mancata per l'Italia è stata quella del
  libretto internazionale
 
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  di famiglia, istituto introdotto nel 1978 in Italia in
  applicazione della convenzione internazionale elaborata dalla
  Commissione interministeriale dello stato civile, firmata a
  Parigi nel 1974 e ratificata dallo Stato italiano con legge 8
  luglio 1977, n. 487.  Il libretto internazionale di famiglia,
  che in Francia esiste da circa quaranta anni, è un documento
  riassuntivo della situazione dei componenti della famiglia, la
  cui esibizione certifica lo stato civile e la posizione
  anagrafica delle persone che ne sono titolari.  Essendo il
  libretto riconosciuto nell'ambito degli altri Paesi aderenti
  alla convenzione, la sua esibizione evita la continua
  richiesta di certificati al Paese di origine.
    Pur avendo l'Italia introdotto tale istituto nel proprio
  ordinamento, la sua applicazione concreta si è resa
  impossibile a causa delle resistenze operate dalle
  amministrazioni comunali, che hanno individuato molteplici
  ostacoli alla sua diffusione, vanificando pertanto questa
  innovazione che avrebbe in parte snellito la "macchina"
  burocratica.
    Non molto tempo fa il Ministro per la funzione pubblica
  aveva sottolineato l'esigenza di una strategia unitaria nello
  "svolgimento delle attività istituzionali da parte delle
  amministrazioni" e di "criteri di normalizzazione delle
  informazioni elementari di carattere individuale (anagrafiche,
  fiscali, contributive, sanitarie, elettorali, eccetera) al
  fine di favorire la costituzione di basi di dati omogenee e
  uniformi e di consentire la realizzazione di prototipi
  standardizzati di "gestione" delle informazioni per
  migliorare, attraverso una diffusa interconnessione fra le
  diverse fonti informative pubbliche, il rapporto di servizio
  fra cittadini e strutture pubbliche"; a questo proposito si
  ricordano le circolari n. 51223 del 21 maggio 1990, e n. 83245
  del 16 dicembre 1991.
    Le circolari citate hanno individuato nel codice fiscale il
  "codice individuale" da attribuire al cittadino all'atto della
  nascita e l'elemento che consente il collegamento tra gli
  archivi pubblici, riproducendo in tale modo nel nostro Paese
  una metodologia già consolidata nei Paesi del Nord Europa dove
  gli archivi informatici pubblici dialogano da anni.
    Un significativo passo in avanti era stato precedentemente
  compiuto dal Ministro delle finanze che aveva stabilito, con
  il decreto 7 novembre 1989, n. 404, che il codice fiscale
  venisse utilizzato come "numero distintivo" nei rapporti con
  il Servizio sanitario nazionale.
    Queste innovazioni non possono tuttavia essere introdotte
  nel sistema amministrativo italiano tramite semplici
  circolari: occorre definire linee d'intervento univoche e
  generali che coinvolgano più livelli di amministrazione, che
  prendano le mosse innanzitutto dalla interconnessione tra le
  diverse reti informatiche delle istituzioni pubbliche e che
  tendano soprattutto a rendere più agevole il rapporto tra
  l'utente e la pubblica amministrazione.
    In questa direzione si muove pertanto la nostra proposta di
  legge che prevede l'indicazione in un unico libretto,
  denominato "libretto personale", contenente tutte le notizie
  anagrafiche, familiari, fiscali, sanitarie, eccetera.
  L'esibizione del libretto sostituisce la produzione di
  certificati e la presentazione di più documenti personali.
    La comunicazione tra gli archivi informatici delle
  amministrazioni pubbliche avviene tramite il codice fiscale,
  che viene usato come chiave di accesso reciproca tra gli
  archivi.  Il polo amministrativo che gestirà le informazioni
  sarà l'ufficio di stato civile al quale le altre
  amministrazioni dovranno obbligatoriamente far pervenire le
  informazioni contenute nel libretto, nonché le successive
  variazioni.
    Numerose sono le amministrazioni coinvolte nel progetto di
  standardizzazione e unificazione dei dati personali oltre
  all'ufficio anagrafico e a quello dello stato civile: l'INPS,
  il casellario giudiziale, il Ministero delle finanze, il
  Ministero dell'interno, il Ministero di grazia e giustizia, il
  Ministero della sanità, le unità sanitarie locali, la
  Motorizzazione civile, le questure, gli uffici delle imposte
  dirette, eccetera.
    Per consentire a queste amministrazioni di interagire tra
  loro in maniera razionale e omogenea si prevede la
  stipulazione di un accordo di programma con il
 
                               Pag. 3
 
  quale i soggetti pubblici definiscono la strategia di
  intervento per la connessione delle reti informatiche e lo
  scambio dei dati.
    Poiché la realizzazione dell'istituto del libretto
  personale postula che i servizi del comune siano già
  informatizzati e che il dialogo tra le amministrazioni sia
  possibile, si è ritenuto preferibile avviare la
  sperimentazione in otto comuni italiani scelti dal Ministro
  dell'interno tra quelli che per dimensione, livello di
  informatizzazione, omogeneità tra i sistemi operativi
  eccetera, siano riconosciuti come i più idonei.
    La proposta si articola in varie fasi di attuazione:
        a)  fase sperimentale in otto comuni con supporto
  cartaceo.  Occorre tener conto dei costi di sostituzione dei
  documenti attualmente in uso e degli eventuali mancati incassi
  derivanti dal fatto che il libretto tiene luogo delle
  certificazioni in esso contenute.  Va peraltro ricordato che
  sia la legge n. 15 del 1968 sia la legge n. 241 del 1990 sono
  considerate dal legislatore "a costo zero" in quanto non
  considerano affatto i mancati incassi derivanti
  dall'autocertificazione.
    Lo stanziamento assegnato di 25 miliardi di lire pone un
  limite nella scelta dei comuni campione da parte del Ministero
  dell'interno in quanto occorre rimanere nei limiti dello
  stanziamento stesso.  Si individua così l'opportunità di
  sopprimere queste tasse;
        b)  fase sperimentale in otto comuni con supporto
  magnetico, a decorrere dal 1^
  gennaio 1995.  Occorre tener conto dei costi di sostituzione
  del libretto cartaceo con il tesserino magnetico, nonché dei
  costi delle attrezzature predisposte alla lettura degli
  stessi, ed al rilascio di supporti cartacei che contengano, in
  tutto o in parte, i dati contenuti nel tesserino e che abbiano
  valore di certificazione.  Se il rilascio del supporto cartaceo
  è a titolo oneroso per il cittadino richiedente, possono
  considerarsi coperti i mancati incassi dovuti
  all'autocertificazione;
        c)  fase a regime su tutto il territorio nazionale,
  con supporto magnetico a decorrere dal 1997.  I problemi sono
  analoghi a quelli della fase  b),  anche se sono
  semplicemente più estesi.  Poiché non è possibile valutare gli
  oneri di questa fase senza avere i risultati economici delle
  fasi precedenti, si è adottata la scelta di rimandare la
  quantificazione alla tabella C della legge finanziaria, che
  riguarda le spese continuative da quantificare annualmente.
    Sono esclusi costi aggiuntivi relativi al personale delle
  amministrazioni pubbliche o degli enti territoriali, anzi è
  presumibile che, a regime, l'istituzione del libretto provochi
  l'effetto opposto (sostituzione dell'uomo con la macchina).
    Sono inoltre esclusi costi aggiuntivi relativi
  all'informatizzazione dei dati da immettere nel libretto, in
  quanto, nella tendenza generale della pubblica amministrazione
  ad informatizzare i dati sulle persone fisiche e giuridiche,
  esso rappresenta un punto finale di raccolta di dati sulle
  singole posizioni e di semplificazione dei rapporti con le
  amministrazioni.
 
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