| (Validità del libretto personale).
1. Il libretto contiene la fotografia del titolare e
vale come documento di riconoscimento. L'esibizione del
libretto tiene luogo delle certificazioni concernenti le
informazioni di cui all'articolo 2.
2. L'ufficiale di stato civile che redige uno degli atti
menzionati nel libretto o
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che riceve una comunicazione da altro pubblico ufficiale o da
altra amministrazione concernente i dati in esso contenuti, ne
richiede al titolare la consegna perché sia aggiornato il
libretto. Qualora il titolare o il rappresentante legale sia
interessato all'aggiornamento in un termine più breve di
quello previsto all'articolo 6, comma 5, comunica all'ufficio
di stato civile del comune di residenza le eventuali
variazioni dei dati contenuti nel libretto.
3. I libretti sono progressivamente numerati a cura del
comune.
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