| (Norme organizzative).
1. Ai comuni è affidato il compito di gestire il
patrimonio informatico relativo allo stato civile e al
movimento della popolazione residente mediante
l'interconnessione
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e lo scambio di informazioni provenienti da altre
amministrazioni, tenendo conto delle disposizioni di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n.
63.
2. La vigilanza sul rispetto da parte dei comuni degli
adempimenti previsti dalla presente legge è affidata al
prefetto.
3. Il dialogo tra gli archivi informatici dei comuni e
delle altre amministrazioni viene realizzato tramite il codice
fiscale.
4. All'atto della nascita il competente ufficio delle
entrate comunica all'ufficiale di stato civile il numero di
codice fiscale del nuovo nato.
5. Le amministrazioni pubbliche interessate hanno l'obbligo
di trasmettere all'ufficiale di stato civile, entro quindici
giorni dal verificarsi del fatto o dalla adozione dell'atto,
le variazioni dei dati contenuti nel libretto.
6. In caso di smarrimento, furto o deterioramento del
libretto l'ufficiale di stato civile ne rilascia al titolare
una nuova copia con la dicitura "duplicato" sul
frontespizio.
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