| (Accordi di programma).
1. Ai fini della realizzazione dello scambio di
informazioni tra i comuni e le altre amministrazioni
pubbliche, il Ministero dell'interno promuove, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
la conclusione di un accordo di programma tra i Ministri
interessati, l'Associazione nazionale dei comuni italiani
(ANCI) e l'Unione province d'Italia (UPI).
2. L'accordo di programma assicura il coordinamento delle
azioni e ne determina i tempi, le modalità, il funzionamento
ed ogni altro adempimento connesso. L'accordo è diretto a
realizzare in particolare:
a) la cooperazione tra le amministrazioni;
b) lo scambio delle informazioni anche mediante
l'interconnessione delle reti informatiche delle
amministrazioni pubbliche interessate, ove esistenti;
c) la graduale informatizzazione degli archivi
delle singole amministrazioni e la creazione di apposite reti
informatiche per lo scambio delle informazioni ai sensi del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
d) la ottimizzazione delle risorse;
e) la non ridondanza ed il celere aggiornamento
delle informazioni;
f) l'attivazione del libretto in forma di tesserino
a banda magnetica;
g) l'individuazione di sedici comuni nei quali
avviare l'attuazione del libretto. I comuni sono scelti in
misura paritetica nel territorio dell'Italia settentrionale,
centrale, meridionale ed insulare in base alla dimensione, al
grado di informatizzazione e al grado di omogeneità tra i
sistemi operativi attivati nelle amministrazioni
interessate;
h) la costituzione di un comitato
tecnico-scientifico, presieduto da un membro dell'autorità di
cui al decreto legislativo
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12 febbraio 1993, n. 39, e composto da altri due membri
scelti uno tra esperti in tecnologie informatiche e uno tra
esperti in materie giuridiche con particolare riguardo
all'ordinamento delle autonomie locali. Il comitato valuta i
risultati dell'attivazione del libretto nei comuni di cui alla
lettera g) e procede all'elaborazione del programma di
estensione di tale istituto a tutto il territorio nazionale,
tenendo conto del piano triennale di cui all'articolo 7, comma
1, lettera b) del decreto legislativo 12 febbraio 1993,
n. 39. Successivamente al comitato restano attribuiti compiti
di valutazione sull'attualità e l'adeguatezza del
programma.
3. L'accordo di programma può prevedere altresì
procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di
eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
4. L'accordo è approvato con decreto del Ministro
dell'interno; in caso di mancata unanimità, il Ministro
dell'interno sottopone l'accordo al Consiglio dei ministri. In
tale ipotesi l'accordo è approvato dal Presidente del
Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri.
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