Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


4815
DDL0391-0002
Progetto di legge Camera n. 391 - testo presentato - (DDL12-391)
(suddiviso in 35 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C391. TESTIPDL
...C391.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC391 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- L'attuale sistema tributario è
  sempre più condizionato dalle soluzioni, peraltro sempre più
  precarie e di emergenza, immaginate dalle forze di Governo per
  far fronte ai problemi posti dalla "crisi fiscale dello
  Stato".
    In tale contesto è opportuno riportare al centro
  dell'attenzione l'esigenza di una piena realizzazione dei
  diritti dei cittadini nella coscienza che il "contratto
  sociale" della moderna società si regge essenzialmente sul
  "patto fiscale", patto che implica "diritti" e "doveri"
  reciproci dello Stato e del cittadino.  In tal modo si può
  meglio comprendere che praticare una politica dei diritti non
  significa affatto trascurare il momento della "responsabilità"
  individuale o collettiva.
    La presente proposta di legge prospetta quindi una "Carta
  dei diritti del contribuente".
    Non si tratta di fornire supporto ad una politica di
  evasione fiscale, né di dar semplice sfogo allo scontento che
  matura verso il "centro" del Paese; si tratta piuttosto di
  incardinare le questioni che nascono nell'area tributaria
  nell'ambito di una più generale politica dei diritti
  perseguita dalla nostra parte politica, in una situazione in
  cui la prassi legislativa ed amministrativa seguite finiscono
  per penalizzare gravemente la posizione del cittadino sempre
  più esposto a incertezze normative, abusi burocratici e
  pressioni fiscali spesso ingiustificate.
 
                               Pag. 2
 
    La nostra proposta di legge mira essenzialmente a mettere
  ordine e a restituire correttezza al rapporto fra cittadino e
  amministrazione tributaria, anche al di là dei limiti in cui
  ciò è reso possibile dall'applicazione all'area tributaria dei
  princìpi fissati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, sul
  procedimento amministrativo.
    L'esigenza di realizzazione di una Carta dei diritti del
  contribuente appare oggi indiscutibile, specie se si considera
  che la citata legge 7 agosto 1990, n. 241, nel dettare "Nuove
  norme di accesso ai documenti amministrativi", ha
  espressamente ribadito che la pubblica amministrazione ha
  l'obbligo di improntare la propria azione a "criteri di
  economicità, di efficacia e di pubblicità", così come ha
  generalmente garantito in maggior misura la tutela dei diritti
  civici nei confronti dell'azione amministrativa.
    Il dato principale dal quale occorre muovere è che il
  vigente sistema fiscale incentra la fase di accertamento dei
  procedimenti tributari sulla attiva ed esclusiva
  collaborazione del cittadino-contribuente, sul quale ricade
  l'onere di conoscere ed interpretare una normativa vasta,
  frammentaria e complessa, fonte pressocché inesauribile di
  nuovi obblighi e vincoli di carattere spesso meramente
  formale.
    Queste difficoltà di conoscenza e di intellegibilità della
  normativa rappresentano la causa prima della mancata
  conformazione dell'attività amministrativa tributaria ai
  menzionati canoni di economicità, efficacia e pubblicità; così
  come la frammentarietà costituisce una delle principali cause
  "tecniche" delle disuguaglianze fiscali.
    Con decreto ministeriale 13 settembre 1990 è stata
  istituita una Commissione di studio da parte del Ministro
  delle finanze che ha elaborato un progetto di Carta dei
  diritti dei contribuenti.
    Tale progetto è stato concepito per linee interne
  all'attuale quadro legislativo, cosicché ne appaiono evidenti
  le carenze e le insufficienze.
    E' in tal modo che si spiegano sia la limitatezza
  dell'orizzonte della Carta, così come disegnata dalla
  Commissione di studio summenzionata, sia l'accoppiamento dei
  diritti del contribuente, ivi elencati, ai diversi articoli
  della legge n. 241 del 1990.
    Su quest'ultimo versante secondo la Commissione, sono posti
  in rilievo i seguenti diritti:
      1) diritto di essere informati, assistiti, consultati
  (articoli 3, 4, 5, 22, 23, 25, 26);
      2) diritto di ricorso (articoli 3, 22, 26);
      3) diritto al pagamento delle imposte nella misura
  dovuta;
      4) diritto alla conoscenza certa delle conseguenze
  fiscali delle proprie azioni (articolo 26);
      5) diritto alla limitazione di ingerenze nella vita
  privata (articolo 24, lettera  d);
      6) uso riservato e finalizzato agli scopi specifici
  previsti dalla legge tributaria delle notizie (articoli 24,
  lettera  d)  e 28);
      7) diritto alla speditezza e tempestività dell'azione
  fiscale (articoli 1, 2, 17);
      8) diritto alla semplificazione degli adempimenti a
  carico del contribuente (articolo 18).
    Il lavoro della Commissione di studio promossa dall'ex
  Ministro Formica prevede certamente alcuni spunti positivi, ma
  essi non si rivelano sufficienti a dischiudere la strada ad
  una vera e propria riforma del settore che assicuri al
  cittadino certezza e trasparenza dell'azione
  amministrativa.
    I diritti sopra elencati, di per sé considerati, paiono
  incontestabili.
    La proposta ministeriale, che non si è mai tradotta
  peraltro in disegno di legge, è però limitata poiché
  l'elencazione in essa operata pecca al tempo stesso per
  eccesso e per difetto: per eccesso, nella misura in cui i
  diritti enunciati  sub  2) (e 7)), 4) e 6) non sono altro
  che specificazioni di quelli indicati  sub  1), 3) e 5);
  per difetto, se con essa si vuole fornire una compiuta
  elencazione dei diritti concretamente esercitabili dal
  contribuente.
 
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    Il limite essenziale della proposta ministeriale risiede
  nel fatto che essa, in sostanza, si "adagia" pressocché
  esclusivamente sulle indicazioni che la legge n. 241 del 1990
  è immediatamente in grado di fornire.
    Per contro, quest'ultima è in grado di offrire solo spunti
  per una enucleazione dei diritti del contribuente; spunti
  certamente considerevoli, ma comunque non tali da consentire
  di fondare unicamente su di essi una Carta dei diritti del
  contribuente.
    Oltretutto, la stessa legge n. 241 del 1990 dichiara
  espressamente non applicabile ai procedimenti tributari una
  parte più che considerevole ed estremamente significativa del
  suo contenuto normativo.
    L'ipotesi ministeriale è dunque limitativa e per più versi
  inadeguata a fornire concrete garanzie al contribuente.
    La nostra proposta di legge guarda invece alla legge n. 241
  del 1990 soltanto come ad uno spunto offerto per la
  realizzazione della Carta dei diritti del contribuente.  E ciò
  consente di superare la sua obiettiva limitatezza.
    La presente proposta di legge individua tre diritti come
  fondamentali per la tutela del cittadino-contribuente: il
  diritto all'informazione, il diritto alla speditezza o
  economicità dell'azione amministrativa, il diritto
  all'imparzialità dell'azione amministrativa.
    Tali diritti sono infatti soltanto quelli che a ragione
  possono essere ritenuti fondamentali per la tutela del
  contribuente.  Ma, accanto alla astratta individuazione ed
  enunciazione di tali diritti di base fondamentali, vengono poi
  individuate ed indicate le possibili concrete specificazioni
  ed articolazioni dei medesimi.
    1) Al capo I, l'articolo 1 stabilisce che le norme della
  presente legge costituiscono lo Statuto dei diritti del
  cittadino in quanto contribuente e pertanto si pongono come
  princìpi generali in materia tributaria.
    2) Il capo II (trasparenza della normativa tributaria -
  articoli 2-7) contiene le norme volte essenzialmente a
  specificare e a rendere concreti i contenuti del diritto
  all'informazione, che dall'articolo 1 è soltanto individuato
  come fondamentale.
    La specificazione dei concreti contenuti del diritto
  all'informazione è finalizzata a garantirne la tutela in
  termini di pienezza, correttezza e tempestività, in primo
  luogo attraverso l'assicurazione di una estrema chiarezza e
  semplicità degli atti normativi.  La trasparenza della
  normativa tributaria viene cioè intesa innanzi tutto come
  chiarezza ed organicità della medesima.
    A tal fine è previsto il divieto di ricorrere alla tecnica
  dei rinvii a catena in luogo della trascrizione per intero del
  nuovo testo normativo (articolo 3); si garantisce un congruo
  termine per la piena conoscenza di termini e modalità di
  adempimento delle obbligazioni tributarie (articoli 2, 6); si
  prescrive la nullità per le sanzioni comminate ove non siano
  state previste in maniera certa le conseguenze fiscali degli
  adempimenti o inadempimenti tributari (articoli 5, 6).
    3) Nel capo III (garanzie per i contribuenti: articoli
  8-15) sono ricomprese le norme che in vario modo specificano e
  riempiono di contenuti concreti i diritti già astrattamente
  individuati come fondamentali dall'articolo 1.
    Proseguendo nella linea volta a riequilibrare il rapporto
  fisco-contribuente agevolando l'adempimento degli oneri e
  degli obblighi fiscali, una serie di norme è volta ad
  estendere la garanzia di chiarezza e semplicità, già
  riconosciuta nei confronti degli atti normativi, anche nei
  confronti degli atti dei pubblici poteri comunque creativi di
  oneri ed obblighi a carico del contribuente: in tal senso
  l'obbligo di chiarezza ed intellegibilità degli avvisi e dei
  modelli per le dichiarazioni (articolo 8), la unificazione e
  riduzione dei termini per l'accertamento (articolo 12), la
  previsione della possibilità di remissione in termini per
  l'adempimento delle obbligazioni tributarie (articolo 10), la
  certificazione delle pendenze in atto a beneficio dell'erede
  (articolo 13).
 
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    Altre norme sono invece rivolte ad attenuare o a limitare
  la responsabilità del dichiarante in buona fede: in tal senso
  la salvaguardia dell'affidamento ingenerato da atti della
  pubblica amministrazione (articolo 9), la possibilità di
  remissioni in termini in caso di errore scusabile (articolo
  10), la limitazione della piena esecutorietà dei provvedimenti
  di riscossione coattiva e la sollecitazione dei rimborsi
  (articolo 11), la esclusione di responsabilità per gli
  adempimenti tributari delegati ai terzi abilitati (articolo
  14).
    All'articolo 15 è disciplinato l'uso delle informazioni in
  possesso o nella disponibilità dell'amministrazione
  finanziaria.
    4) Il capo IV (riorganizzazione dell'amministrazione
  finanziaria e istituzione del Garante del contribuente:
  articoli 16-21) ricomprende le norme aventi riflessi sul piano
  organizzativo della funzione pubblica tributaria.
    Alcune norme non prevedono in realtà alcuna modificazione
  dei disegni organizzativi attualmente esistenti: l'articolo 16
  ribadisce semplicemente l'esistenza del dovere della pubblica
  amministrazione di individuare normativamente il soggetto dei
  procedimenti amministrativi tributari generalmente già
  previsto dalla legge n. 241 del 1990.
    Altre norme prevedono lievi modificazioni dell'attuale
  assetto organizzativo: l'articolo 17 prevede la creazione da
  parte dell'amministrazione di servizi di informazione e
  assistenza, articolati a livello provinciale e da realizzare
  attraverso sportelli aperti al pubblico nonché in via
  telefonica o telematica.
    Gli articoli 18-20 prevedono invece la creazione di un
  nuovo organo, il Garante del contribuente, autorità
  amministrativa indipendente con funzioni consultive e di
  vigilanza e di controllo.  Queste ultime, in particolare, sono
  esercitabili in riferimento all'uso delle banche dati in
  possesso dell'amministrazione finanziaria ed alla costituzione
  dei centri di assistenza fiscale.
    5) Nel capo V (giustizia tributaria: articoli 22-28) sono
  infine ricomprese le norme volte ad apportare alcune modifiche
  dell'attuale sistema di giustizia tributaria.
    Di particolare interesse è la previsione della creazione di
  un servizio per il contenzioso amministrativo tributario volto
  a garantire il diritto al riesame preventivo degli atti della
  amministrazione finanziaria che si assumono illegittimi
  (articolo 22).
    Si segnalano altresì le disposizioni dell'articolo 23
  tendenti a realizzare una effettiva presa di coscienza degli
  atti dell'amministrazione finanziaria da parte del
  destinatario contribuente.
    Viene rafforzato inoltre il diritto alla difesa del
  contribuente, sia in sede amministrativa che giurisdizionale,
  evitando le trappole processuali che comminano decadenze a
  carico di contribuenti ignari o inconsapevoli della portata
  dell'atto dell'amministrazione finanziaria loro notificato
  (articoli 24-25) con possibilità da parte delle commissioni
  tributarie di annullare le sanzioni qualora la violazione
  della norma tributaria sia giustificabile in relazione alla
  oscurità delle norme e alla possibilità di conoscenza del
  contribuente (articolo 27).
    Sono state previste inoltre modalità per accelerare i tempi
  del giudizio tributario al fine di favorire anche per questo
  aspetto l'effettiva esplicazione del diritto alla difesa del
  contribuente (articolo 26).
    Infine l'articolo 28 reca norme per il gratuito patrocinio
  dei non abbienti.
 
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