| (Rimessione in termini).
1. Il Garante del contribuente di cui all'articolo 18
territorialmente competente, con apposita ordinanza, da
emanarsi entro sessanta giorni dalla ricezione della
richiesta, accorda la rimessione in termini per l'adempimento
tributario nei casi in cui l'omissione o l'inesattezza di un
adempimento tributario ovvero l'omesso o incompleto versamento
di un tributo siano riconducibili:
a) ad un errore scusabile del contribuente,
generato dalla mancanza di chiarezza della normativa;
b) a disfunzioni o ritardi nella distribuzione dei
modelli necessari per le dichiarazioni;
c) al ritardo dell'Amministrazione finanziaria nel
fornire certificazioni all'erede per la dichiarazione di
accettazione dell'eredità;
Pag. 9
d) al ritardo dell'Amministrazione finanziaria nel
fornire risposte ai quesiti formulati ai sensi dell'articolo
9.
| |