| (Disciplina delle informazioni
e tutela del contribuente).
1. L'Amministrazione finanziaria ha diritto di ricevere,
previa richiesta, da altre pubbliche amministrazioni,
informazioni per l'esatta definizione delle posizioni dei
singoli contribuenti.
2. L'Amministrazione finanziaria è tenuta al segreto
d'ufficio su dati e notizie riguardanti il contribuente, dal
medesimo fornite o acquisite tramite apposite informative. Il
divieto di divulgare atti e notizie concernenti il
contribuente non si applica alle risultanze degli accertamenti
definitivi.
3. L'ufficio centrale del Garante del contribuente di cui
all'articolo 18 disciplina con apposito regolamento i casi e
le modalità in cui è consentito ad altre pubbliche
amministrazioni l'accesso alle banche dati costituite
dall'Amministrazione finanziaria.
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4. In ogni caso l'Amministrazione finanziaria ha l'obbligo
di comunicare al contribuente, contestualmente alla richiesta
indirizzata ad enti o amministrazioni pubbliche, le
informazioni desiderate. Il contribuente può a sua volta
attivarsi per fornire all'Amministrazione finanziaria dati e
informative reputati utili.
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