| (Sportelli di informazione
e assistenza fiscale).
1. L'Amministrazione finanziaria cura l'istituzione di
appositi sportelli, collocati presso gli uffici finanziari,
che garantiscano un servizio di informazione anche per via
telefonica e telematica.
2. Gli sportelli di informazione e assistenza curano
altresì, secondo le modalità convenute con il Garante del
contribuente di cui all'articolo 18, competente per
territorio, risposte a specifici quesiti, formulati da
contribuenti o da associazioni di contribuenti, sui quali
questi ultimi possono fare affidamento, senza incorrere in
eventuali sanzioni.
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3. Gli sportelli di cui al comma 2 sono aperti al pubblico
durante l'orario d'ufficio. Essi svolgono anche funzioni di
assistenza alla compilazione delle dichiarazioni dei redditi
per i contribuenti pensionati o invalidi.
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