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di centri di assistenza fiscale).
1. Spetta agli uffici del Garante del contribuente
accreditare, ai fini dell'autorizzazione, la costituzione di
centri autorizzati di assistenza fiscale, previa verifica
della rilevanza del gruppo associativo in relazione all'area
territoriale in cui opera,
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nonché delle capacità tecniche e professionali di cui si
avvale per lo svolgimento della propria attività.
2. Possono proporre domanda di costituzione del centro
gruppi di contribuenti associati in numero non inferiore a
cento.
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