| (Possibilità di esonero dalle sanzioni).
1. E' ammesso l'esonero, anche parziale, dal pagamento
delle sanzioni in sede di esame amministrativo del ricorso,
ovvero ad opera delle commissioni tributarie, qualora la
violazione risulti giustificabile sia in relazione alla
oscurità della norma sia alla possibilità della sua conoscenza
da parte del contribuente.
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