| Onorevoli Deputati! -- Con l'articolo 9 del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, si disponeva
affinché il presidente della regione siciliana provvedesse,
per il triennio 2 febbraio 1991-1^ febbraio 1994, alle
attività necessarie per la realizzazione di opere pubbliche
nelle città di Palermo e Catania, considerate di preminente
interesse nazionale e di somma urgenza dall'articolo 2 del
decreto-legge 1^ febbraio 1988, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, aventi la
necessaria copertura finanziaria, affidate in appalto, o per
le quali erano state avviate le procedure di gara.
Al fine di completare il programma di risanamento e di
ristabilimento delle condizioni di maggior sicurezza e
viabilità nei contesti urbani delle città di Palermo e
Catania, utilizzando le disponibilità finanziarie residue
sulla apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria
provinciale di Palermo, emerge l'urgente necessità di
prorogare l'esercizio delle competenze già attribuite al
presidente della regione siciliana dalla suindicata norma,
fino al 31 dicembre 1994.
In caso di ritardi nel completamento delle opere, il
Presidente del Consiglio dei ministri provvede in via
sostitutiva e in deroga anche agli strumenti urbanistici.
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